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Penalità in serie A: punito anche il club per la coreografia | La decisione ufficiale del giudice sportivo

Fiorentina credit Federico Piovesan copertina

Il logo della Fiorentina - credit Federico Piovesan - www.lacasadic.com

In arrivo una stangata per un club di Serie A. Il giudice sportivo ha deciso per una multa salata dopo gli avvenimenti dell’ultimo turno. 

Si sa, in Italia il tifo è una cosa seria. Le coreografie sono la massima espressione estetica che le varie curve nel tempo hanno adottato come trasmissione di messaggi, un affascinante gioco ad incastri che comprende migliaia di elementi per la realizzazione di un qualcosa di unico.  La carica per le partite importanti, l’omaggio a leggende del club, le contestazioni alle società e gli sfottò verso i rivali di sempre, sono queste le coreografie storiche che poi riecheggiano e rimangono nella memoria dei tifosi.

Come capita però non tutti i soggetti della coreografia apprezzano il lavoro della curva, soprattutto se i messaggi non sono di ammirazione e se a farlo è quella avversaria. Questo è ciò che è accaduto nell’ultima giornata di Serie A, dove la coreografia di una squadra, dopo aver creato sdegno nella società avversaria, è finita sotto la lente di ingrandimento del giudice sportivo che ha deciso di usare il pugno duro combinandogli una multa alquanto salata.

Non è certamente il primo precedente di una coreografia discussa, che però fino ad oggi non aveva mai ricevuto sanzioni così pesanti. Infatti era successo già in due occasioni simili come un derby ma in due città differenti come Roma e Milano. Il 29 aprile 2001 allo stadio Olimpico in occasione di un derby della Capitale furono i laziali a realizzare la scritta “AS Roma merda” con una serie di cartoncini.

Più recente invece è quella del Milan, 9 febbraio 2020, in quel caso la scelta dei tifosi del Milan fu, sotto certi aspetti, ben più avanguardista. Infatti durante l’annuncio delle formazioni quando a San Siro si spensero le luci, i sostenitori rossoneri in curva sud con le torce dei propri cellulari formarono un più che evidente “Inter merda”. Una coreografia offensiva che tuttavia non fu sanzionata dal giudice sportivo, esattamente come accaduto a Roma 19 anni prima sponda Lazio.

Non solo in Italia, i precedenti all’estero

Numerose sono anche all’estero gli episodi di coreografie contestate da club avversari ma anche dalle stesse federazioni. Il più recente riguarda la coreografia sfottò dei tifosi del Manchester City nei confronti di Vinicius e del Real Madrid. In cui i tifosi inglesi hanno esposto uno striscione raffigurante Rodri, fresco vincitore del pallone d’oro proprio sul brasiliano del Madrid, con una citazione alla nota canzone degli Oasis, grandi tifosi del City, “Stop crying your heart out” (ovvero “smetti di piangere”).

In questi anni poi molte tifoserie di club, soprattutto in campo europeo hanno confermato il loro dissenso nei confronti della Uefa.  Con coreografie artistiche a grande impatto visivo le tifoserie di Borussia Dortmund, Marsiglia e Legia Varsavia hanno espresso in questi anni con un messaggio breve ma significativo la loro posizione nei confronti della federazione, esponendo “Uefa Mafia”. Striscioni che anche in questo caso non sono passati indenni, e che ha visto la Uefa combinare diverse squalifiche e pesanti ammende.

Ingresso della sede della FIGC
Ingresso della sede della FIGC – Credit: FIGC

Il comunicato del Giudice sportivo

Questa la decisione del giudice sportivo in seguito alla coreografia “Juve Merda” esposta dalla curva della Fiorentina in occasione della sfida proprio contro i bianconeri.

“Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della
squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”