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Catania, inibiti Pelligra e Bresciano per irregolarità amministrative. Multa per Grella

Rosario Pelligra e Vincenzo Grella

Grella e Pelligra, credit Catania FC

La situazione

In casa Catania sono arrivati i provvedimenti della Procura Federale per le irregolarità amministrative. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale sul sito della FIGC:

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 315 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario PELLIGRA, Vincenzo GRELLA, Mark BRESCIANO, e della società CATANIA FOOTBALL CLUB SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

> ROSARIO PELLIGRA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB
S.R.L., dal 07/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S.
(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., con riferimento ai Sig.ri GRELLA Vincenzo, titolare dell’intero capitale della Grella Investment PTY LTD titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., e BRESCIANO Mark, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso; Inoltre, in qualità di titolare del 100% delle quote del capitale della Elefante 1946 PTY LTD titolare dell’80% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20-bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

> VINCENZO GRELLA, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB
S.R.L., dal 07/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S.
(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., con riferimento ai Sig.ri PELLIGRA Rosario, titolare del 100% delle quote del capitale della Elefante 1946 PTY LTD titolare dell’80% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., e BRESCIANO Mark, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20-bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso; Inoltre, in qualità di titolare dell’intero capitale della Grella Investment PTY LTD titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

> MARK BRESCIANO, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;