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Serie C, 12^ giornata: le decisioni del giudice sportivo

Giocherà senza i suoi tifosi l’Audace Cerignola nella sfida contro il Catania in programma il 12 Novembre. E’ questa la decisione del giudice sportivo dopo i disordini causati dai tifosi campani nella trasferta di Monopoli del 6 Novembre. Durante la partita i tifosi gialloblù, presenti al Veneziani, hanno lanciato petardi e fumogeni sul terreno di gioco causando la sospensione della partita per circa 4 minuti oltre ad aver danneggiato il settore ospiti. Sarà senza spettatori, dunque, la Curva Sud del Monterisi il 12 Novembre nella gara valevole per la 13esima giornata di campionato. Confermata anche la squalifica di Brambilla, espulsione rimediata nella sconfitta contro il Pontedera. Un solo turno di stop per l’allenatore della Next Gen che non potrà seguire la vicino la sua squadra contro la Carrarese. Sono 3, invece, i turni di squalifica per Marcone del Sorrento e Corazza del Cesena.

Il Comunicato Ufficiale

COMUNICATO N. 74/DIV – 7 NOVEMBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 3, 4, 5 e 6 NOVEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 3, 4, 5 e 6 Novembre 2023
12^ Giornata andata
GIRONE A
ALESSANDRIA TRIESTINA 0-3
ARZIGNANO V. L.R. VICENZA 0-1
ATALANTA U23 FIORENZUOLA 1-0
LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI 1-1
MANTOVA PERGOLETTESE 4-1
NOVARA ALBINOLEFFE 0-3
PADOVA GIANA ERMINIO 3-1
PRO PATRIA LUMEZZANE 0-2
PRO SESTO RENATE 1-1
VIRTUS VERONA TRENTO 4-0
GIRONE B
ANCONA PERUGIA 2-1
CARRARESE PESCARA 1-0
GUBBIO CESENA 1-1
OLBIA LUCCHESE 0-0
PINETO FERMANA 2-0
PONTEDERA JUVENTUS NEXT GEN 1-0
RECANATESE SESTRI LEVANTE 2-2
RIMINI SPAL 1-0
VIRTUS ENTELLA TORRES 2-0
VIS PESARO AREZZO 1-1
GIRONE C
ACR MESSINA BENEVENTO 0-1
AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA 1-1
CASERTANA TURRIS 1-0
FOGGIA SORRENTO 1-1
GIUGLIANO BRINDISI 3-0
LATINA CROTONE 0-0
MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA 2-2
MONTEROSI TUSCIA PICERNO 1-3
POTENZA CATANIA 1-0
TARANTO JUVE STABIA 0-2
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
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Marco Ravaglioli, nelle sedute del 6 e 7 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL 3, 4, 5 e 6 NOVEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata del
Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA,
CESENA, CROTONE, FOGGIA, LATINA, MONOPOLI, PERUGIA, RIMINI, SPAL, TARANTO e TURRIS
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

  • introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
    pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
    segnalate conseguenze dannose;
    considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
    di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
    DELIBERA
    salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
    delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
    descritto.
    GARA MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA DEL 6 NOVEMBRE 2023
    Il Giudice Sportivo,
    rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione
    fotografica) risulta quanto segue:
    A) i sostenitori della Società Audace Cerignola, posizionati nel Settore Distinti, hanno lanciato:
  1. al 2° minuto del primo tempo, numerosi petardi e fumogeni sul terreno di gioco, determinando,
    con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa quattro minuti;
  2. durante l’interruzione della gara di cui al precedente punto 1) tre seggiolini di colore verde nel
    recinto di gioco;
  3. al 57° minuto della gara, alcuni petardi e fumogeni sul terreno di gioco così determinando, con
    tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto;
  4. durante l’interruzione di cui al precedente punto 3) un seggiolino di colore verde nel recinto di
    gioco;
  5. al 37° e 38° minuto del secondo tempo, altri tre seggiolini di colore verde sul terreno di gioco così
    determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro;
    B) i sostenitori della Società Audace Cerignola, hanno provocato numerosi danneggiamenti nel
    Settore loro riservato in particolare undici seggiolini e alcuni pannelli LED pubblicitari per
    l’esplosione dei petardi.
    Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
    integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e
    che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della
    gara per un tempo complessivo di circa cinque/sei minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio
    per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi e dei tifosi ed hanno provocato danni ai
    seggiolini e ai pannelli pubblicitari;
    Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
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    Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
  • ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8
    C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più
    Settori privi di spettatori;
  • rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in
    casa, risultano occupare il Settore Curva Sud;
  • ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta
    di tale elemento conoscitivo
    P.Q.M.
  • delibera di sanzionare la Società AUDACE CERIGNOLA con l’obbligo di disputare una gara
    casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante,
    privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA.
    Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla
    Società Audace Cerignola, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda
    giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di
    consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.,
    documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
    SOCIETA’
    AMMENDA € 3.000,00
    TARANTO
    A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, dal 32° al 34°
    minuto del primo tempo, per sette volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze
    dell’Ordine;
    B) per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
    commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
    l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, sul terreno di
    gioco, all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti tra cui tre
    bottigliette di acqua da ½ litro semipiene e un accendino che colpiva alla testa uno dei
    calciatori suddetti.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
    25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato, da una
    parte, che non si sono verificate conseguenze dannose e, dall’altra, la pericolosità
    intrinseca del lancio dell’oggetto che ha attinto il Calciatore della Società avversaria e
    valutati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
    AMMENDA € 1.000,00
    CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
    violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo
    per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo, tre
    fumogeni verso il Settore Ospiti occupato dai tifosi avversari, di cui due cadevano nel
    recinto di gioco sulla pista d’atletica, senza conseguenze, e un fumogeno nel recinto di
    gioco che rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la relativa rimozione e
    provocava il danneggiamento del manto in erba sintetica.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
    25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l’intrinseca pericolosità
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    dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari (r. proc. fed, r. c.c.)

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:

  1. al 50° minuto del secondo tempo un fumogeno sul terreno di gioco all’interno dell’area
    di rigore, determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso e la
    sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi per consentire ai Vigili del
    Fuoco la rimozione dello stesso;
  2. al termine della gara, una bottiglietta d’ acqua da ½ litro semipiena e tre fumogeni nel
    recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso.
    Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25
    e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
    conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società
    sanzionata disputava la gara in trasferta, valutata la necessità di sospensione della gara
    per consentire la rimozione del fumogeno dal terreno di gioco e considerati i modelli
    organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c. –
    documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
    AMMENDA € 800,00
    AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
    commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
    nell’aver lanciato:
  3. al 23° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza, nel recinto di gioco,
    senza conseguenze;
  4. al 48° minuto della gara, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
    25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità
    della condotta sub 1) e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
    AMMENDA € 600,00
    PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
    commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
    nell’aver lanciato, al 36° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due
    petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
    25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
    conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
    considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
    RIMINI
    A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
    commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
    nell’aver lanciato, al 53° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza
    conseguenze;
    B) nell’avere, i propri sostenitori posizionati nel Settore Curva Est, esposto dall’84° all’87°
    minuto della gara uno striscione contente frasi offensive nei confronti delle Forze
    dell’Ordine e nell’avere, dato alle fiamme lo striscione medesimo.
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    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
    25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
    conseguenze e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
    organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
    AMMENDA € 500,00
    CESENA
    A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
    commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per
    l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 37° minuto del secondo tempo, accesso due
    piccoli fuochi che si spegnevano da soli senza nessuna conseguenza;
    B) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti a causa dell’uscita ritardata
    dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
    25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono
    verificate conseguenze dannose, che la società disputava la gara in trasferta e considerati
    i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).
    AMMENDA € 400,00
    TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
    commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
    nell’aver lanciato al 4° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sulla
    pista di atletica, senza conseguenze;
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
    valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in
    trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
    organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. c.c.).
    AMMENDA € 300,00
    MANTOVA per avere il 90% circa dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Te,
    intonato, per tre minuti consecutivi, dall’11° al 14° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi
    nei confronti delle Forze dell’Ordine.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
    25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
    VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
    violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
    consistiti nell’aver lanciato, al 24° e 36° minuto del primo tempo e al 58°, 68°, 74° e 84°
    minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, sei bicchieri in plastica, alcuni
    dei quali contenenti liquido, senza conseguenze.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
    modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose i
    modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
    AMMENDA € 200,00

VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi
igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava
la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., –
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2023 ED
€ 500,00 DI AMMENDA
GROLLI GIACOMO (FIORENZUOLA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire su una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
MINADEO ANTONIO (LEGNAGO SALUS)
per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto, nonostante i precedenti richiami, protestava per dissentire nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MUREDDU PIER VINCENZO (TORRES)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e si avvicinava al IV Ufficiale
pronunciando al loro indirizzo una frase irriguardosa contestando il loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, alzandosi dalla panchina, pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire su
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRAMBILLA MASSIMO (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 14° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dell’Arbitro in
quanto, interpellato dallo stesso su chi fossero gli autori degli insulti proferiti nei suoi confronti
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provenienti dalla panchina, non era in grado di indicare i responsabili.
Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli
artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale, supplemento r.
Arbitrale).
PESARESI EMANUELE (RECANATESE)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, nonostante i precedenti richiami, usciva dall’area tecnica per dissentire su una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BANCHIERI SIMONE (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
TOMEI FRANCESCO (MONOPOLI)
AMMONIZIONE (II INFR)
CANGELOSI VINCENZO (CASERTANA)
DI DONATO DANIELE (LATINA)
PAVANEL MASSIMO (RENATE)
GRECO ALFONSO (TORRES)
AMMONIZIONE (I INFR)
COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA)
TURRINI FRANCESCO (FIORENZUOLA)
CONTE MIRKO (JUVENTUS NEXT GEN)
CROCE MORGAN (MONTEROSI TUSCIA)
CANEO BRUNO (TURRIS)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CELLIO STEFANO (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 14° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto, a seguito del provvedimento di espulsione del Sig. BRAMBILLA, abbandonava l’area tecnica,
urlava e sferrava un pugno contro la panchina in segno di protesta.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a)
C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
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PALAZZOLO DANIELE (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 14° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto, a seguito del provvedimento di espulsione del Sig. BRAMBILLA, protestava nei suoi confronti
urlando e gesticolando.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a)
C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SASSO NICOLA (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 14° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto, a seguito del provvedimento di espulsione del Sig. BRAMBILLA, usciva dall’area tecnica
protestando nei suoi confronti.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a)
C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
MARCONE RICHARD GABRIEL (SORRENTO)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei
confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, a gioco fermo, calciava il pallone contro quest’ultimo,
colpendolo sulla coscia, per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta e considerata la gravità del gesto posto in essere, quanto
meno equiparabile al contatto fisico sanzionato dall’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S. (r. Assistente
Arbitrale n.1).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CORAZZA SIMONE (CESENA)
per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario, in
quanto, con il pallone non a distanza di gioco, nel rialzarsi dopo uno scontro di gioco, lo colpiva
volontariamente in pieno volto con il piede, rendendo necessario l’intervento dei sanitari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la
perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva da terra con un calcio sulla
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gamba, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a
carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di
giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 1).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
PARIGI GIACOMO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GROPPELLI FILIPPO (GIANA ERMINIO)
per avere, al 47°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Assistente Arbitrale n. 1, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
ELEUTERI ALESSANDRO (FERMANA)
MONDONICO DAVIDE (RENATE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAOLUCCI LORENZO (ANCONA)
EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
PROIETTI MATTIA (CASERTANA)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (FERMANA)
BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)
GOLEMIC VLADIMIR (L.R. VICENZA)
GIANI ELIA (LEGNAGO SALUS)
VAN RANSBEECK KENNETH (LEGNAGO SALUS)
FUSI PIETRO (PADOVA)
MESIK IVAN (PESCARA)
ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
CALVANO SIMONE (TARANTO)
CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
74/215
CLEMENTE GIANLUCA (ANCONA)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
EL KAOUAKIBI HAMZA (BENEVENTO)
BIZZOTTO NICOLA (BRINDISI)
CELIENTO DANIELE (CASERTANA)
BOCIC MILOS (CATANIA)
ROCCA MICHELE (CATANIA)
SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
BULEVARDI DANILO (GUBBIO)
MERCATI ALESSANDRO (GUBBIO)
CANDELLONE LEONARDO (JUVE STABIA)
HASA LUIS (JUVENTUS NEXT GEN)
CORTINOVIS FABIO (LATINA)
SUAGHER EMANUELE (MANTOVA)
MOTOLESE MATTIA (OLBIA)
STANCAMPIANO GIUSEPPE (PONTEDERA)
LONGOBARDI GIANLUCA (RECANATESE)
DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO)
DAMETTO PAOLO (TORRES)
GIOVINCO GIUSEPPE (VIRTUS FRANCAVILLA)
DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ILLANES MINUCCI JULIAN (CARRARESE)
SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LAKTI ERALD (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CICCONI MANUEL (CARRARESE)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
MALOMO ALESSANDRO (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (III INFR)
PELLEGRINI LORENZO (ALESSANDRIA)
GYABUAA MANU EMMANUEL (ATALANTA U23)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
SGARBI LORENZO (AVELLINO)
TALIA ANGELO (BENEVENTO)
CAPPELLETTI DANIEL (BRINDISI)
DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE)
PRESTIA GIUSEPPE (CESENA)
PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)
DIMARCO CHRISTIAN (GUBBIO)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
FELLA GIUSEPPE (LATINA)
74/216
DIABY ABOUBAKAR (LEGNAGO SALUS)
ILARI CARLO (LUMEZZANE)
POGLIANO CESARE (LUMEZZANE)
FREDIANI MARCO (MONTEROSI TUSCIA)
BERTONCINI DAVIDE (NOVARA)
CRESCENZI LUCA (PADOVA)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
SANTORO SIMONE (PERUGIA)
DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN (PICERNO)
DE SANTIS SIMONE (PINETO)
CALVANI GABRIELE (PONTEDERA)
SALA ALESSANDRO (PRO SESTO)
GARETTO MARCO (RENATE)
REGINI VASCO (SESTRI LEVANTE)
CESTER STEFANO (TORRES)
SANTINI CLAUDIO (VIRTUS ENTELLA)
ARTISTICO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
TONUCCI DENIS (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MARIETTA CHRISTIAN (ALBINOLEFFE)
FORESTA GIOVANNI (ALESSANDRIA)
CIOFFI ANTONIO (ANCONA)
DAMIANI MATTIA (AREZZO)
BORDO LORENZO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CERESOLI ANDREA (ATALANTA U23)
ROALDSØY ALWANDE BENEDIC (ATALANTA U23)
LORES VARELA IGNACIO (AVELLINO)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
KARIC NERMIN (BENEVENTO)
MONTI NICCOLO’ (BRINDISI)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
ANGHELE’ LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)
GUERRA SIMONE (JUVENTUS NEXT GEN)
MUTEBA VINCENZO VENTUR (LEGNAGO SALUS)
RUGGERI GIACOMO (LEGNAGO SALUS)
TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE)
GIACOMELLI STEFANO (MANTOVA)
FORNASIER MICHELE (MONOPOLI)
FABBRI FILIPPO (OLBIA)
RAGATZU DANIELE (OLBIA)
KIRWAN NIKO (PADOVA)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN (PADOVA)
ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)
GALLO ANDREA (PICERNO)
AMADIO STEFANO (PINETO)

VOLPICELLI EMILIO (PINETO)
IANESI SIMONE (PONTEDERA)
SAPORITI EDOARDO (POTENZA)
BERTONI LUCA (PRO PATRIA)
MUSTACCHIO MATTIA (PRO VERCELLI)
FALLANI MATTIA (RENATE)
LAMESTA DAVIDE (RIMINI)
FURNO CRISTIANO (SESTRI LEVANTE)
PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE)
BRUSCAGIN MATTEO (SPAL)
COLLODEL RICCARDO (SPAL)
CONTILIANO NICOLO
’ (SPAL)
TRIPALDELLI ALESSANDRO (SPAL)
ZONTA LORIS (TARANTO)
RUOCCO FRANCESCO (TORRES)
FERRI LUCA (TRENTO)
REDAN DAISHAWN ORPHEO (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
ARRIGHINI ANDREA (ALBINOLEFFE)
CANATO FILIPPO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
AGAZZI DAVIDE (BENEVENTO)
BELLUCCI NICCOLO
’ (BRINDISI)
VONA ANTONELLO (BRINDISI)
DELI FRANCESCO (CATANIA)
ZANELLATO NICCOLO
’ (CATANIA)
CANTISANI RAFFAELE (CROTONE)
RIZZO ALBERTO (FOGGIA)
SAVONA NICOLO
’ (JUVENTUS NEXT GEN)
SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)
FRANZOLINI ANDREA (LEGNAGO SALUS)
SBAMPATO EDOARDO (LEGNAGO SALUS)
MAGNAGHI SIMONE (LUCCHESE)
PIARULLI SAVIO (MONOPOLI)
BOSCOLO GIACOMO (NOVARA)
DESSENA DANIELE (OLBIA)
BORSOI MATTEO (PINETO)
GIORGESCHI SIMONE (PRO SESTO)
SERENI MARCELLO (PRO SESTO)
FERRANTE EDOARDO (RECANATESE)
LIPARI MIRCO (RECANATESE)
MELI GABRIEL MANUEL (RECANATESE)
LEONCINI MATTIA (RIMINI)
SANDRI MATTIA (SESTRI LEVANTE)
KUJABI KALIFA (TORRES)
LORA FILIPPO (TORRES)
FRANCO DANIELE (TURRIS)
DA POZZO LORENZO (VIS PESARO)
74/218
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

  • addebito su conto campionato;
  • assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
  • bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
    Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
    campionato delle società
    Pubblicato in Firenze 7 Novembre 2023
    IL PRESIDENTE
    Matteo Marani

a cura di Gabriele Cascella.

Redazione

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