Crotone, il giudice sportivo multa la società per la partita con il Catanzaro
Il giudice sportivo di Lega Pro ha deciso di multare il Crotone per gli avvenimenti della partita contro il Catanzaro. Infatti, i tifosi di casa hanno lanciato oggetti all’interno del campo durante la sfida tra le due squadre.
Crotone, la multa
Nel comunicato del giudice sportivo si legge di un’ammenda di 2000 euro per “fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
- al 12° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Sud all’interno del terreno di gioco
due arance, senza conseguenze; - al 9° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione della rete da parte
della Squadra del Crotone, dalla Tribunale Centrale, tre bicchieri in plastica da ½ litro
semipieni di birra nei pressi della panchina avversaria uno dei quali colpiva l’Allenatore
del Catanzaro, SIG. VIVARINI VINCENZO; - al 9° minuto del secondo tempo, dal Settore Curva Sud, una bottiglietta d’acqua in
plastica da ½ litro semipiena, un bicchiere in plastica da ½ litro e un fumogeno, sul
terreno di gioco, senza colpire alcuno; - al 9° minuto del secondo tempo, dal Settore Curva Sud, un bicchiere in plastica da
½ litro semipieno sul recinto di gioco, senza colpire alcuno; - al 27° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione della rete da
parte della Squadra del Catanzaro, dalla Tribunale Centrale, il contenuto di una
bottiglietta d’acqua in plastica da ½ litro semipiena, nei pressi della panchina
avversaria che colpiva l’Allenatore del Catanzaro, SIG. VIVARINI VINCENZO; - al 47° minuto del secondo tempo, dal Settore Curva Sud, quattro accendini, una
bottiglietta in vetro “mignon” e un seggiolino nel recinto di gioco, senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che
alcuni degli oggetti lanciati hanno attinto un tesserato della Società avversaria.
Sanzione attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.