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La decisione del Giudice Sportivo: 5000 euro di multa e diffida al Foggia

Serie C giudice sportivo

Il Giudice Sportivo, attraverso un comunicato diramato dalla Lega Pro, è intervenuto in merito alla vicende legate a Foggia-Juve Stabia. La partita, giocata il 26 settembre per la 5^ giornata del girone C di Serie C, finì con gli scontri tra le due tifoserie. Dopo la sanzione al Foggia, un’ammenda di 4000 euro, era arrivata anche quella per la Juve Stabia (1000 euro) per l’esplosione di petardi a inizio gara. Canonico, presidente rossonero, era già intervenuto in merito esplicitando la sua amarezza. Ora arriva un nuovo intervento a complicare la sanzione, seguito da una diffida.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Questo il comunicato ufficiale del GS: “Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 26 settembre 2021 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; vista la relazione e i relativi allegati trasmessi dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.

Dagli accertamenti effettuati risulta confermato che le due Steward in servizio al seguito della tifoseria ospitata sono state colpite ciascuna rispettivamente da una pietra lanciata dal settore occupato dai tifosi della squadra ospitante. I lanci hanno provocato a carico delle due Steward rispettivamente una contusione parietale ed una abrasione. Nessun ulteriore elemento è stato acquisito in ordine al ferimento di un sottufficiale dei Carabinieri ed alla relativa dinamica e responsabilità.

Ne consegue che la società ospitante deve essere ritenuta responsabile delle condotte poste in essere dai suoi sostenitori in danno delle due Steward sopra indicate, immediatamente prima dell’inizio della gara. In applicazione degli articoli 6, 26 e 13, comma 2, CGS, va irrogata a carico della società FOGGIA la sanzione di euro 5000 di ammenda e la diffida, in considerazione della gravità dei fatti in contestazione, da una parte, e, dall’altra, tenuto conto delle sanzioni già irrogate a carico della stessa Società con riferimento ad altre condotte poste in essere dai suoi sostenitori in occasione della stessa gara”.