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Serie C, i provvedimenti disciplinari della decima giornata

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Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la decima giornata di Serie C.

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 21 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: ” GARE DEL 18, 19 e 20 OTTOBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARPI, LECCO, L.R. VICENZA, NOVARA, PERUGIA, PESCARA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, SPAL, TARANTO, TEAM ALTAMURA, TORRES e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’

AMMENDA € 2.500,00

ACR MESSINA A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, ripetuto per otto volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante del quale, comunque, mancherebbe il requisito della dimensione, alla luce di quanto risultante dalle relazioni acquisite; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, una bottiglietta di plastica da mezzo litro piena d’acqua all’indirizzo dei due Collaboratori della Procura Federale e del Delegato di Lega che cadeva a circa due metri di distanza dagli stessi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevata la particolare odiosità della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 7° minuto del primo tempo, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. all’8° minuto del primo tempo, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze: 44/152 3. durante la gara, un petardo indirizzato verso la Tribuna scoperta Nord occupata dai tifosi avversari così provocando il danneggiamento di un seggiolino; 4. al 46° minuto del primo tempo, una bottiglietta di acqua da mezzo litro semipiena sul terreno di gioco; B) per avere la totalità dei suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato: 1. al 18° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte; 2. al 32° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto consecutivamente per due minuti che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 3. al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto consecutivamente per un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio del petardo nel Settore occupato dai tifosi avversari e la particolare odiosità della condotta sub B) punto 2, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo del risarcimento del danno se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00

CROTONE per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) presenti nel Settore Curva Sud Centrale, intonato, al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al fischio d’inizio, diciotto bengala sul terreno di gioco, nelle pertinenze dell’area di rigore, così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa due minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione, senza conseguenze; 2. al 76° minuto della gara, cinque bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la 44/153 pericolosità del lancio dei fumogeni nei pressi dell’area di rigore) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 7° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Nord, tre bicchieri da 500 ml pieni di liquido di cui uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco; 2. al 16° minuto del primo tempo, in occasione della realizzazione di un goal da parte della propria squadra, dal Settore Tribuna, un tappo di bottiglia in plastica nel recinto di gioco che cadeva in prossimità del Collaboratore della Procura Federale e del IV Ufficiale di gara, senza colpirli; 3. al 38° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Nord, un rotolo di scotch nel recinto di gioco, tre bottigliette d’acqua semipiene di cui una nel recinto di gioco e due nel terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. all’8° minuto del primo tempo, un bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. al 25° minuto del primo tempo, un petardo di forte entità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 62° minuto della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per pochi secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la breve sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara durante il cerimoniale, un fumogeno nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti 44/154 violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

FERALPISALO’ per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

RIMINI per avere alcuni suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale).

TORRES per avere, i suoi sostenitori (circa il 30%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 72° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

LUCCHESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Curva Nord a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 29° minuto del primo tempo e al 29° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte nella prima circostanza e per una volta nella seconda circostanza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

GARE DEL 21 OTTOBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA’

AMMENDA € 400,00

CAMPOBASSO A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 41° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto danneggiandolo un seggiolino posto nel Settore Ospiti a loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la 45/162 Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).