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Giudice Sportivo, multe per 5 club. Otto giocatori squalificati

Rimini tifosi CdC

Comunicato ufficiale da parte della Lega Pro con tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito alle gare dell’ultimo turno che si sono disputate tra il 9 e il 10 febbraio.

arbitro

Giudice Sportivo, il comunicato ufficiale

Questa la nota ufficiale della Lega Pro: “Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società AREZZO, CESENA, GUBBIO, PESCARA, RIMINI, SPAL TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

Pescara Calcio stadio
Credit: Pescara Calcio -Mucciante

AMMENDA € 1.200,00
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la fase di riscaldamento, un fumogeno nel recinto di gioco; 
2. durante l’ingresso in campo delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco;
3. al 32° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco;
4. all’8° minuto del secondo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco;
5. al 27° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la fase di riscaldamento, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara durante il saluto della Squadra, un fumogeno nel recinto di gioco in direzione dei giocatori della loro Società. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare che il lancio è stato effettuato contro la Società di appartenenza, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AREZZO per avere l’85% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un porta salviette posto nei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

del lungo atalanta
Credit: atalanta.it

Inibizione per il dirigente dell’Atalanta Brunello

Inibizione fino al 20 febbraio 2024 per Nicola Brunello “per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei loro confronti per dissentire verso il loro operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”. 

credit: Foto SPAL-Fiorentini

Un turno più ammenda per Peda della Spal

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
PEDA PATRYK (SPAL) 
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FALL MAGUETTE (GIANA ERMINIO)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti e un’espressione blasfema per dissentire nei confronti di una sua decisione. 
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MUNARI DAVIDE (ALBINOLEFFE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PISANO EROS (LUMEZZANE)
TRIMBOLI SIMONE (MANTOVA)
LORENZINI FILIPPO (NOVARA)
LIGUORI MICHAEL (PADOVA)
FELICIOLI GIANFILIPPO (PERGOLETTESE)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BORDO LORENZO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MORA LUCA (FIORENZUOLA)
REDOLFI ALEX (MANTOVA)
RANIERI ROBERTO (NOVARA)
TUNJOV GEORGI (PESCARA)
GAMBALE DIEGO (PINETO)
MORRONE BIAGIO (RECANATESE)
ALCIBIADE RAFFAELE (RENATE)
RUGGERO MARCO (VIRTUS VERONA)