14^ giornata, Giudice Sportivo: Cerretti salta due partite. Pioggia di sanzioni per gli allenatori
Dopo la quattordicesima giornata, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo Stefano Palazzi, affiancato da Irene Papi e da Silvano Torrini. Diverse le squalifiche comminate dalla commissione, ben 17 i giocatori che salteranno la prossima gara.
Le decisioni del Giudice Sportivo: espulsioni dirette
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DECISE DAL GIUDICE SPORTIVO
CERRETTI CRISTIAN (IMOLESE) 1. per avere tenuto, al 32°minuto circa del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete; 2. per avere pronunciato un’espressione blasfema mentre si allontanava dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione. Misura della sanzione: una giornata in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta; una giornata in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DECISA DAL GIUDICE SPORTIVO
LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA) per aver tenuto, al 31°minuto circa del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
PIEROZZI NICCOLÒ (PRO PATRIA) per aver tenuto, al 22°minuto circa del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALBERTAZZI MIRKO (PICERNO) per aver tenuto, al 45°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
Squalifiche per doppia ammonizione
BONTÀ FRANCESCO (CAMPOBASSO)
FIORINI MATTIA (FIORENZUOLA)
SABOTIC MINEL (PISTOIESE)
CRISTINI ANDREA (PRO VERCELLI)
GALEOTAFIORE GIOACCHINO (SEREGNO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 39°minuto del primo tempo. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).
Squalifiche per somma di ammonizioni
SALTARELLI MIRKO (ALBINOLEFFE)
SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)
CURCIO ALESSIO (FOGGIA)
ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)
MEMUSHAJ LEDIAN (PESCARA)
FRIGERIO MARCO ROMANO (LUCCHESE)
ZITO ANTONIO (PAGANESE)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
GIGLI NICOLO’ (POTENZA)
ZAMPA ENRICO (POTENZA)
MAZZARANI FEDERICO (PRO SESTO)
BENASSAI FRANCESCO (TARANTO)
RICCARDI DAVIDE (TARANTO)
VIERO FEDERICO (TERAMO)
MANZI CLAUDIO (TURRIS)
Giudice Sportivo: ammende
€ 5.000 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori occupanti la Tribuna centrale intonato cori oltraggiosi nei confronti del IV Ufficiale di Gara e del Componente della Procura Federale e per avere posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza: 1. al 25°minuto del secondo tempo proferendo parole offensive ed ingiuriose nei confronti dei predetti; 2. nello stesso frangente sub 1) prendendo a pugni la vetrata che separa il terreno di gioco dalla suddetta tribuna; 3. al 26°minuto del secondo tempo attingendo con due sputi sulla nuca e sulla spalla il IV Ufficiale di gara e con uno sputo sulla spalla il Componente della Procura Federale. Condotte interrotte soltanto dopo l’intervento dello SLO, del DGE e il potenziamento della presenza di steward nel settore suddetto. Ritenuta la continuazione, valutate le complessive modalità del fatto e il fattivo intervento della Società ospitante a mezzo dei suoi delegati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c., r.IV uff.).
€ 2.000 CAMPOBASSO 1. per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere fatto scoppiare un petardo all’interno del settore da loro occupato; 2. per avere, al 1°minuto del primo tempo, i suoi sostenitori occupanti la curva riservata agli ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il Campobasso giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1.000 PIACENZA 1. per fatti violenti, commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal settore occupato dai predetti tifosi verso il campo, con arresto sulla pista esterna al terreno di gioco: a) al 35°minuto del primo tempo, bicchieri di plastica; b) al 82° minuto del primo tempo, bicchieri di plastica e una bottiglia di plastica; 2. per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori per essersi, poco dopo il minuto 35°, un suo tifoso arrampicato sulla rete adiacente al campo, trattenuto sulla stessa per circa 3/4 minuti e allontanato soltanto dopo l’intervento del DGE e di un Agente di Polizia. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il Piacenza giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S (r.c.c.).
€ 500 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori danneggiato la serratura di ingresso e il pavimento dei bagni riservati al settore ospiti, come da accertamenti effettuati prima e al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Fidelis Andria giocava in trasferta. (r.c.c., supplemento r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 500 VIRTUS FRANCAVILLA per avere i suoi sostenitori, al 13°, 18°, 26° e 40°minuto circa del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi e della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 500 PERGOLETTESE per avere i suoi sostenitori ripetutamente intonato cori oltraggiosi nei confronti del direttore di gara al 42°minuto e alla fine del primo tempo, al 9°, al 23° e al 27° minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Pergolettese giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 PRO PATRIA per avere i suoi sostenitori, al 10° minuto circa del secondo tempo, intonato cori incitanti alla violenza in occasione di un fallo commesso da un calciatore della loro squadra in danno di un avversario. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive delle condotte e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 500 PICERNO per avere i suoi sostenitori, al 20°minuto circa del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 500 TARANTO 1. per avere, al 36°minuto circa del primo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; 2. per avere i suoi sostenitori formato con carta gommata un simbolo osceno sul vetro divisorio del settore dagli stessi occupato. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società Taranto disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 TERAMO per vere i suoi sostenitori danneggiato 5 sediolini/sedute nella curva ospite, come da accertamento effettuato al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che il Teramo giocava in trasferta. (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500
CLEMENTELLI ANTONIO (PICERNO) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva, entrava quasi sul terreno di gioco e protestava veemente e platealmente in seguito ad una decisione arbitrale. Successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, colpiva con un calcio una bottiglietta d’acqua allocata a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r.IV Uff).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DECISA DAL GIUDICE SPORTIVO
BANCHIERI SIMONE (PRO SESTO) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava reiteratamente nei confronti di una sua decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff).
LA VECCHIA LUIGI (OLBIA) per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente verso una sua decisione rivolgendogli frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff).
ALESSI DAVID (PISTOIESE) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente verso una sua decisione uscendo dall’area tecnica e rivolgendogli frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000
TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti per il tramite di un suo collaboratore che comunicava con un altro collaboratore seduto in panchina aggiuntiva nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS., con l’applicazione della recidiva in considerazione della sanzione della stessa natura già irrogata con C.U n. 107/DIV del 9.11.2021. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.proc.fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DECISA DAL GIUDICE SPORTIVO
MASSIMILANO CANZI (OLBIA) per aver pronunciato un’espressione blasfema al termine della gara nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)
CEVOLI ROBERTO (RENATE) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, al 20°minuto circa del secondo tempo, proferendo al suo indirizzo parole minacciose al termine di una discussione concitata con lo stesso. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).
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