Home » Giudice sportivo, il comunicato dopo l’11a giornata

Giudice sportivo, il comunicato dopo l’11a giornata

Serie C giudice sportivo

Al termine dell’undicesima giornata di Serie C, la Lega Pro ha diramato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo.

Due giornate ad Udoh dell’Olbia e una a Golfo della Vibonese; una giornata di squalifica anche a due allenatori. Si tratta di Tabbiani del Fiorenzuola e Vecchi della Feralpisalò.

Giudice Sportivo, il comunicato

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e del 26 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

UDOH KING PAUL AKPAN (OLBIA) per avere tenuto, al 26° del primo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo lo colpiva a gioco fermo da terra con un calcio alla zona addominale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario (r.IV uff, supplemento r. IV uff.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GOLFO FRANCESCO (VIBONESE) dopo essere stato sostituito, mentre usciva dal terreno di gioco, pronunciava al IV ufficiale frasi ingiuriose rivolte nei confronti della quaterna arbitrale (r.IV uff.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SIGNORINI ANDREA (GUBBIO) MILILLO ALESSIO (MANTOVA) BIANCHI EDOARDO (PAGANESE) MORA CHRISTIAN (SIENA) URSO OLIVER (VITERBESE) LUPPI DAVIDE (FERALPISALO’)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMBATARO EYOB (LECCO) per aver pronunciato un’espressione blasfema nel corso del 1° tempo. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.) VITALUCCI HIDE (PERGOLETTESE) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 2° minuto di recupero del 2° tempo in occasione di una sostituzione mentre si accingeva ad entrare in campo. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.) 90/210

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GASPERI MATTEO (ANCONA MATELICA) MARZORATI LINO (LECCO) BENVENGA ALEX (FIDELIS ANDRIA) PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA) ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TABBIANI LUCA (FIORENZUOLA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si avvicinava allo stesso per protestare gesticolando ed urlando contro il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

VECCHI STEFANO (FERALPISALO’) per avere, al 38′ del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di una decisione tecnica di questi, in segno di protesta alzava le braccia e urlava frasi di contestazione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff.)