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Giudice Sportivo 16a giornata, stangata per Rizzo e Zito. Multate 5 società

La Lega Pro ha diramato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17a giornata di campionato

Diverse ammende e squalifiche ai club e ai componenti di alcune panchine, come riportato nella nota ufficiale.  Stangata per Rizzo del Pescara, fermato per 4 giornate dal giudice sportivo. Due giornate anche a Zito della Paganese.

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO, SOCIETA’ AMMENDA

€ 1000 PAGANESE per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 36°minuto del secondo tempo di gioco, fatto esplodere un petardo di elevata potenza all’interno del settore da loro occupato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 PESCARA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 19°minuto del secondo tempo, lanciato all’interno del recinto di gioco un petardo che esplodeva sulla pista di atletica, senza arrecare danni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 AVELLINO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto 12 seggiolini all’interno della tribuna del settore ospiti, come da documentazione fotografica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c., obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500 ANCONA MATELICA per avere i suoi sostenitori, nel corso di entrambi i tempi di gioco, utilizzato strumenti che emanavano un suono simile a quello del fischietto arbitrale in occasione delle azioni di attacco della squadra di casa in area ospite, costringendo l’arbitro a far diffondere annunci a mezzo speaker per porre termine a
tale condotta. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 13, comma 2, C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza posti in essere dai suoi sostenitori consistiti nell’aver lanciato, al 57°minuto un limone nella metà campo al momento occupata solo dal portiere della squadra ospite e senza che il lancio fosse indirizzato verso alcuna persona. Valutate le modalità della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).


DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 DICEMBRE 2021

BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 49°minuto circa del secondo tempo durante un’azione di gioco mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

MEDICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MISURACA FERNANDO (TURRIS) per avere, al 16°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale in quanto protestava nei confronti di una sua decisione con gesti plateali di
dissenso uscendo dall’area tecnica e pronunciando al suo indirizzo una frase di dissenso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

RIZZO GIUSEPPE (PESCARA) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo il fischio finale della gara, con il pallone distante, colpiva con un pugno in testa un avversario, senza
provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e il colpo è stato inferto con un pugno in una zona del corpo particolarmente delicata.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZITO ANTONIO (PAGANESE) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, colpiva volontariamente con una manata
alla testa un avversario, con il pallone nelle vicinanze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

CINELLI ANTONIO (CATANZARO) per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, nell’intento di allontanarlo da sé, colpiva
volontariamente con una manata al volto un avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, da una parte, e dall’altra che la manata è stata sferrata a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DRUDI MIRKO (PESCARA) per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

MANARELLI DAVIDE (PAGANESE) per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava sbracciando e pronunciava al suo indirizzo per quattro volte una
frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S,
valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COLOMBINI LORENZO (GIANA ERMINIO)
MARCONI IVAN (PALERMO)

Serie C, Rappresentativa

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TURCHETTA GIANLUCA (IMOLESE) per aver pronunciato un ’espressione blasfema mentre si trovava a centrocampo nei pressi della linea laterale vicino alla panchina della squadra avversaria. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIZZUL LUCA (PRO PATRIA)
SCAVONE MANUEL (BARI)
ENRICI PATRICK (LECCO)
COGNIGNI LUCA (FERMANA)
DAVI GUIDO (JUVE STABIA)
FRANCHINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
ROCCHI GABRIELE (MONTEROSI TUSCIA)
SBAMPATO EDOARDO (PAGANESE)
VANO MICHELE (PISTOIESE)
MARSILI MASSIMILIANO (TARANTO)
PIACENTINI MATTEO (TERAMO)
LORENZINI FILIPPO (TURRIS)
GELONESE LUCA (VIBONESE)
MENDES MURILO OTAVIO (VITERBESE)