Sul sito della Lega Pro è stato pubblicato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo al termine della sesta giornata di campionato.
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 30 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 29 SETTEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1.500,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori:
1. Al 16′ del primo tempo intonato per 3 volte cori oltraggiosi nei confronti
delle Forze dell’Ordine;
2. per aver lanciato una bottiglietta vuota nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 26 e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed. r.c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 OTTOBRE 2021 E
AMMENDA € 500
CAIATA SALVATORE (POTENZA)
per avere, al 24° del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale,
in quanto a gioco fermo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si
alzava dalla panchina, effettuava gesti plateali e pronunciava parole irriguardose al suo indirizzo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. b), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta (r. a.a., panchina aggiuntiva).
AMMENDA € 500
MAURO FERRERO (PRO SESTO)
per aver tenuto, al termine della gara, nell’aera antistante gli spogliatoi, una condotta irriguardosa nei
confronti dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S,
valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA
MAESTA STEFANO (MONTEROSI TUSCIA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara ripetuta due volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione
(r.proc. fed., r.c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
D’ANTONI DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
BUCCHI CRISTIAN (TRIESTINA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema al 48° circa del II tempo.
Misura della sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed).
AMMONIZIONE (I INFR)
NOVELLINO WALTER ALFREDO (JUVE STABIA)
CEVOLI ROBERTO (RENATE)
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE E € 500 DI AMMENDA
CHINELLATO MATTEO (TRENTO)
1. per aver tenuto, al 43° del II tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario
colpendolo con una gomitata al volto con il pallone in gioco senza provocare conseguenze.
2. per essersi trattenuto all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di
espulsione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva,
considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario (r.IV uff., r.proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA
ODJER MOSES (PALERMO)
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario
contrastando con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN (PICERNO)
per aver tenuto, al 40° del II tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su
un avversario all’interno dell’area di rigore, trattenendolo per la maglia mentre si stava dirigendo in
porta ed impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE E € 500,00 DI AMMENDA
SIMONTI FEDERICO (TRENTO)
una giornata per doppia ammonizione e ammenda di € 500,00 per essersi trattenuto all’interno del
tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva (r.proc.
fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GIUNTA FRANCESCO (CAMPOBASSO)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IOTTI ILARIO (TRIESTINA)
una giornata per aver pronunciato ripetutamente, al 24° ed al 43° II tempo, espressioni blasfeme;
una giornata per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, tenuto un comportamento
irriguardoso nei confronti del direttore di gara pronunciando al suo indirizzo espressioni sconvenienti
ascoltate dai componenti della Procura federale e dal Commissario di campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 35 e 36 C.G.S. ritenuta la
continuazione (r.proc. fed.r.c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SBARDELLA LUCA (CAMPOBASSO)
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