La Lega Pro ha diramato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo sul turno di Serie C appena concluso. Il comunicato è rivolto alle squadre che disputerrano il recupero l’1 dicembre 2021. Mano pesante del Giudice Sportivo per la Pro Vercelli. Due giocatori salteranno la prossima sfida di campionato mentre due dirigenti sono stati multati e inibiti per un mese.
€ 500 PADOVA per avere i suoi sostenitori utilizzato strumenti che emanavano un suono simile a quello dei fischietti arbitrali in modo continuato dal 25° al 35° minuto del primo tempo e, nel secondo tempo, al 36°, al 40°minuto e al secondo minuto di recupero. La Società di casa è intervenuta diffondendo annunci a mezzo speaker finalizzati a far
terminare tale comportamento. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il comportamento fattivo dei Dirigenti della Società (r.proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2021 E
EURO 500 DI AMMENDA
MUSUMECI FRANCESCO (PRO VERCELLI) per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi per qualche minuto, a fine gara, mentre era inibito come da decisione C.U. n. 115/DIV del 23.11.2021. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (Inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.c.c.).
VRENNA RAFFAELE (PRO VERCELLI) per aver sostato nella zona spogliatoi, a fine gara, mentre era inibito come da decisione C.U. n. 115/DIV del 23.11.2021. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere.
VITALE MATTIA (PRO VERCELLI) per avere, al 42°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, pronunciava ripetutamente al suo indirizzo frasi irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.
SERSANTI ALESSANDRO (JUVENTUS U23)
CRIALESE CARLO (PRO VERCELLI)
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