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“Siete una squadra di m***a”. Il dirigente: “Mai detto queste parole”. Ma arriva il pesante proveddimento

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 febbraio 2024 ha adottato diverse deliberazioni. Spiccano, tra i provvedimenti disciplinari, i due turni di squalifica nei confronti dell’allenatore della Juve Stabia Pagliuca e l’inibizione per Greco, dg del Picerno (LEGGI QUI PER SCOPRIRE COSA ERA SUCCESSO). Il motivo del provvedimento è così spiegato nel comunicato: “Per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi degli arbitri, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari, in quanto pronunciava nei loro confronti frasi offensive, ripetute per due volte, determinando, con tale condotta, la reazione dei tesserati”, si legge.

Giudice sportivo, il comunicato ufficiale

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, FERMANA, JUVE STABIA, VIS PESARO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; -considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco determinando, con tali condotte, la bruciatura del manto erboso e il ritardo di 30 secondi dell’orario di inizio della gara per consentire la rimozione degli stessi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere divelto trentadue seggiolini posti all’interno dello stesso Settore, alcuni dei quali (circa dieci) venivano lanciati verso il divisorio che delimita il Settore Ospiti dal Settore Distinti e in direzione del terreno di gioco, senza raggiungerli in quanto il Settore Ospiti è interamente protetto da reti metalliche; 2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver divelto quattro porte in alluminio ivi installate. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub 1), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose E che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00
JUVE STABIA A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato al 36° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per più volte, nei confronti dei tifosi avversari e di altra squadra; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posizionati nel Settore loro riservato; C) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.– documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale sinistra, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, due bottigliette d’acqua semipiene nel recinto di gioco che colpivano la copertura della panchina della Squadra avversaria, e una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
ANCONA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di un minuto, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

Inibizione per il dirigente generale del Picerno Greco

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

DI MAIO GIUSEPPE (JUVE STABIA) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica per protestare nei confronti di una sua decisione; Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
COSTA ANGELO (ACR MESSINA) per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un’interruzione di gioco, si spingeva reciprocamente con lo stesso determinando un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

GRECO VINCENZO (PICERNO) per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi degli arbitri, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari, in quanto pronunciava nei loro confronti frasi offensive, ripetute per due volte, determinando, con tale condotta, la reazione dei tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutati le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Greco (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).

Due turni di squalifica per l’allenatore Pagliuca della Juve Stabia

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 1.000,00 DI AMMENDA

PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA) A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della Squadra avversaria e la relativa segnatura della rete, mentre l’Arbitro raggiungeva il centrocampo per riprendere il gioco, protestava platealmente invitandolo a guardare l’immagine dell’episodio sul cellulare e contestando il suo operato; si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro prontamente fermato da un dirigente della propria società; B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione, sostava indebitamente all’interno degli spogliatoi sino alla fine del primo tempo, reiterando il suo comportamento anche nei confronti del IV Ufficiale e invitandoli nuovamente a guardare l’immagine di un episodio sul cellulare. c) per avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso negli spogliatoi per festeggiare la vittoria della propria Squadra, nonostante il provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. IV Ufficiale, proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CARAFA ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LA PORTA ANTONIO (AVELLINO) per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un’interruzione di gioco, si spingeva reciprocamente con lo stesso determinando un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario.
ROSELLI GIORGIO (BRINDISI) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della Squadra avversaria, a gioco fermo entrava sul terreno di gioco pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Redazione

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