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Giudice Sportivo, terza giornata: inibizioni per Cutolo e Faggiano

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Il comunicato della Lega Pro sulle decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito alla terza giornata di campionato.

La terza giornata della Serie C Now 2024/25 si è conclusa. Nella terza serie del campionato italiano si prosegue a suon di sorprese. Alcuni club partiti con obiettivi importanti stanno faticando ad emergere mentre diverse squadre che hanno come obiettivo la salvezza continuano a stupire.

Un esempio concreto? Il Renate di Luciano Foschi, che nel girone A si trova appaiato in vetta ad una delle principali candidate al successo finale, ossia il Padova di Matteo Andreoletti. Ma non solo. Anche il Caldiero Terme alla sua prima volta in Serie C ha conquistato un altro successo storico sulla Triestina.

Anche nel girone B, appena dietro alla Virtus Entella al Pescara, troviamo diverse sorprese. Stiamo parlando della Vis Pesaro, del Pontedera ma anche e, soprattutto, della neopromossa Carpi, che in questo momento ha già cinque punti all’attivo dopo tre giornate.

Non mancano sorprese anche nel girone C. Esattamente come nell’A, c’è stupore soprattutto per chi è in vetta. Con il Catania – una delle principali favorite al successo finale – troviamo, infatti, tre sorprese: il Picerno di Tomei, l’Audace Cerignola di Raffaele e il Sorrento di Barilari.

Le decisioni del Giudice Sportivo sui club

Al termine della terza giornata, inoltre, la Lega Pro ha emesso anche la il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo. Questi i provvedimenti nei confronti dei club:

AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA: A) per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, nella quasi totalità (circa il 90%), al 5° minuto del primo tempo, al 35° minuto del primo tempo, al 3° minuto del secondo tempo e al 7° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari (ripetuti, nella prima circostanza, per tre minuti consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati
quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, nel recinto di gioco all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, un bicchiere di plastica pieno d’acqua; senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
CROTONE:per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e perfatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 90° minuto della gara, una bottiglietta piena d’acqua all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria colpendolo alla nuca senza procurargli alcun danno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose e, dall’altra, la pericolosità intrinseca del lancio dell’oggetto che ha attinto il Calciatore della Società avversaria e valutati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
FOGGIA: A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,consistiti:
1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni all’interno del Settore Curva Nord determinando, con tale condotta, un ritardo di circa quattro minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell’avere lanciato, al 52° minuto del secondo tempo, dal settore Tribuna Est – anello superiore – una bottiglietta di plastica semivuota contenente liquido sul terreno di gioco in direzione dei giocatori della squadra avversaria mentre festeggiavano la segnatura di una rete, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Sud – anello superiore: 1. al 7° minuto del secondo tempo, puntato per circa dieci secondi un raggio laser luminoso di colore verde in direzione del portiere della squadra avversaria; 2. al 45° minuto del secondo tempo, puntato un raggio laser luminoso di colore verde in direzione di un calciatore della squadra avversaria (mentre si apprestava
a lasciare il terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione). In entrambe le predette circostanze il fascio laser attingeva al viso i calciatori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
LATINA: per avere, i suoi sostenitori (nella misura del 55% circa), posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 34°, 35° e 90° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO: per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, al 6° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono esserequalificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ripetuti (nella seconda circostanza), per due minuti consecutivamente. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TERNANA: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. prima dell’ingresso in campo delle squadre, un fumogeno sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 43° minuto del primo tempo, durante la sospensione della gara per
interruzione del funzionamento dell’impianto di illuminazione, un petardo ed un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. al 28° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
PESCARA: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. durante il primo tempo, un fumogeno e due petardi di elevata potenza nel
recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante il secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
GUBBIO: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’ingresso in campo delle squadre, due fumogeni nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AREZZO: per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CASERTANA: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte su muri, porte e sanitari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).
GIUGLIANO: per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato, a fine gara, mentre le due squadre stavano facendo rientro negli spogliatoi, due cori offensivi nei confronti dell’Allenatore della squadra avversaria, ripetuti per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
FERALPISALO’: per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due placche di metallo poste sotto le sedute della Tribuna Laterale Ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TRIESTINA: per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 19° e 20° minuto del primo tempo, per circa 20 secondi, e al 70° e 80° minuto del secondo tempo, per circa 25 secondi, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

Giudice Sportivo, dirigenti e calciatori espulsi

Queste le decisioni, invece, sui dirigenti e i calciatori:

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

CUTOLO ANIELLO (AREZZO): per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi ingiuriose e irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 SETTEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

FAGGIANO DANIELE (CATANIA): per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 SETTEMBRE 2024

ALLEVATO GREGORIO (CROTONE): per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
YEBOAH ANKRAH PHILIP (MONOPOLI): per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo un contrasto di gioco con quest’ultimo, reagiva colpendolo con una manata al volto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SABATINO SERGIO (TRAPANI): per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n.1, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAPADOPOULOS CHRISTOS (JUVENTUS NEXT GEN): per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.