Giudice Sportivo, le decisioni su Supercoppa e primo turno dei playoff
Si è concluso in questo weekend il primo turno dei playoff e della Supercoppa di Serie C, che ha visto alcuni risultati clamorosi. Imprese riuscite quelle di Olbia e Pro Patria che espugnano Ancona e Lecco. Qualificate senza problemi Foggia e Gubbio, mentre qualificazione sudata per Monopoli, Pescara, Virtus Francavilla, Pro Vercelli e Juventus U23. Vince, invece, il Sudtirol al “San Nicola” contro il Bari di Mignani. Al termine delle gare sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo che si è pronunciato sulle partite disputate.
Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
SOCIETA’ AMMENDA
- € 3000 FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria. 1 – al 20°minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, per circa due minuti; 2 – al 25°minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato “curva sud”, nella consistenza di circa 2000 persone, per circa un minuto; 3 – al termine della gara quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per due volte; 4 – al termine della gara, durante le operazioni di deflusso, quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
- € 2000 PRO PATRIA per essere un suo sostenitore, dopo avere scavalcato la recinzione, entrato sul terreno di gioco ed essersi ivi intrattenuto, per circa cinque minuti, con i calciatori della sua squadra, abbracciandoli uno a uno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 1500 TURRIS per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore denominato “curva nord settore ospiti”, intonato, al 7°minuto del secondo tempo, per due minuti circa, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
- € 800 ANCONA MATELICA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nella curva nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 29°minuto circa del secondo tempo, all’interno del campo, nei pressi della porta della squadra ospitata, una bottiglietta d’acqua da mezzo litro piena senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 500 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, all’inizio della gara, acceso, nel settore curva tifoseria locale, alcuni fumogeni che producevano intenso fumo azzurro e bianco che si disperdeva sul terreno di gioco in forma persistente e maleodorante per alcuni minuti, senza tuttavia pregiudicare la visibilità ai fini della prosecuzione del gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE
FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16
MAGGIO 2022
GRECO VINCENZO (PICERNO) per avere, al 15°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento pronunciando all’indirizzo dell’arbitro frasi irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
ZOTTI CARLO (LECCO) per avere al 23°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto alzatosi dalla panchina pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BUGLIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 48°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto si alzava dalla panchina senza autorizzazione e pronunciava al suo indirizzo frasi offensive accompagnate da gesti provocatori. 298/771 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZARO GIOVANNI (SUDTIROL) per aver pronunciato un’espressione blasfema al termine del primo tempo mentre imboccava il tunnel del sottopasso che porta agli spogliatoi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S, ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E €500 DI AMMENDA
SABOTIC MINEL (CARRARESE) per aver pronunciato ripetutamente ed in occasioni distinte fra loro, all’80°, all’87° ed all’89°minuto della gara, espressioni blasfeme, mentre si trovava in prossimità delle panchine assegnate alla sua Squadra. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PETRELLI ELIA (CARRARESE) per aver, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva ed irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
D’ERRICO ANDREA (BARI)