Coppa Italia, le decisioni del Giudice Sportivo
Archiviato il turno di Coppa Italia, arrivano le sanzioni da parte del Giudice Sportivo. Questo il comunicato ufficiale da parte della Lega Pro.
Giudice Sportivo, le sanzioni
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 7 DICEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei Quarti di Finale di Coppa Italia Serie C i sostenitori della Società FOGGIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: 19/52 – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 300
FOGGIA per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, occupanti la Curva Nord “Franco Mancini”, intonato, al 9° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FRANCHINI SIMONE (PADOVA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto con il pallone in gioco ma ad una distanza di circa 10 metri, lo colpiva con una gomitata al petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
RIZZO ALBERTO (FOGGIA)
BALDASSIN LUCA (RENATE)
ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)
ROSSETTI SIMONE (RENATE)