Giudice Sportivo, multa per il Foggia. Tre squalifiche per l’Audace Cerignola
Dopo la conclusione della 37ª giornata di Serie C sono arrivate anche le decisioni del Giudice Sportivo. Multe per ben quindici squadre: dal Foggia al Pescara, passando per Francavilla e Lucchese.
Le decisione del Giudice Sportivo: il comunicato
SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est
e Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato
durante la gara e al termine della stessa, sedici bottigliette d’acqua semipiene con tappo e
numero quattro accendini all’interno del recinto di gioco di cui, al 39° minuto del secondo
tempo, due bottigliette dalla Tribuna Est in campo all’indirizzo di un calciatore avversario
che si trovava a terra infortunato e al medico e al massaggiatore accorsi per assisterlo,
senza conseguenze e, durante la partita e al fischio finale, prima dalla Curva Sud, poi dalla
Curva Nord e quindi dalla Tribuna Ovest numerose bottigliette ed accendini all’indirizzo del
portiere avversario (il quale, al termine della gara, reagiva raccogliendo un accendino da
terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi della Curva Nord determinando così oltre alla
reazione dei tifosi occupanti il Settore Curva Nord un parapiglia con i tesserati avversari).
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle
condotte poste in essere (in particolare quelle dirette in danno dei tesserati avversari),
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, durante la gara e al termine della stessa, sei petardi nel proprio Settore,
senza conseguenze;
2. lanciato, al termine della gara, alcuni fumogeni, due bottigliette d’acqua piene e tre
petardi verso il Settore Tribuna Adriatica occupato dai tifosi avversari, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l’intrinseca pericolosità
dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, considerato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.
proc. fed., r. c.c.).
LUCCHESE per avere, alcuni suoi sostenitori (75%), posizionati nel Settore Curva Ovest,
intonato, dal 23° minuto al 27° minuto della gara, ripetuto per sei volte e al 67° minuto
della gara, ripetuto per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi
avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni
Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del
Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che,
direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di
origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità del
coro e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato un fumogeno sulla pista di atletica e un petardo nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
2. a fine partita, alcuni sostenitori superavano il cordone degli Steward e, recuperato un
fumogeno che era stata lanciato in loro direzione dai tifosi avversari, lo rilanciavano verso
il Settore Ospiti nella direzione degli stessi, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l’intrinseca
pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 1° minuto del primo tempo, cinque fumogeni e una bomba carta nel recinto
di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati lanciando all’interno degli stessi una
bomba carta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose
per la condotta sub 1), considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. –210/263
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Coperta, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 93° e 94° minuto della gara, quattro
bottigliette d’acqua piene sul terreno di gioco indirizzate verso l’Arbitro e i calciatori, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle
condotte perpetrate, rilevato che non si sono verificate conseguenze e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r.
Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Ospiti, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 18° minuto del primo tempo,
all’interno del recinto di gioco, tre bottigliette di Caffè Borghetti, senza conseguenze;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non
presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Applicato il cumulo fra le due sanzioni, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,
13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato il precedente specifico a
carico della società sanzionata per la condotta sub B) (r. Arbitrale, supplemento r.
Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 15° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
3. al termine dell’incontro, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, una
bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere alcuni suoi sostenitori (35%), posizionati nel primo anello inferiore del Settore
Curva Nord, intonato:
1. al 35° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine,
ripetuto due volte;
2. al 37° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine,
ripetuto due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
PRO SESTO
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva
Ovest, al 39° minuto del secondo tempo, per due volte, intonato cori oltraggiosi nei
confronti di Istituzioni Calcistiche;
B) per avere alcuni suoi sostenitori, intonato, al 41° minuto del secondo tempo e fino al
termine della gara, cori offensivi e minacciosi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e
25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
TRIESTINA
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan,
intonato, al 30° e 31° minuto del primo tempo, per una volta e, al 65° minuto della gara, per
tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, esposto tre striscioni
contenenti frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Pubbliche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere divelto numero quindici seggiolini del
Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
DIBIASE FRANCESCO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta aggressiva, minacciosa ed offensiva nei confronti
di alcuni tesserati avversari, determinando, con tale condotta, un clima di tensione e venendo
allontanato grazie all’intervento della Forza Pubblica.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV
Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.,).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)210/265
A) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava frasi
irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere reiterato tale condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo
la notifica del provvedimento di espulsione, mentre si incamminava verso gli spogliatoi proferiva frasi
ingiuriose e irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. IV
Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).
PATUZZI FABIO (LUMEZZANE)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall’area tecnica gesticolando
per dissentire nei confronti del loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).
LEVACOVICH FABIO (RECANATESE)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in
quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MAIURI VINCENZO (SORRENTO)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VI INFR)
BRAGLIA PIERO (GUBBIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CROCE MORGAN (MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANGELLOTTI DANIELE (PRO SESTO)
FILIPPI GIACOMO (RECANATESE)
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LISCHETTI DUARTE JUAN PABLO (LUMEZZANE)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della210/266
Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall’area tecnica gesticolando
per dissentire nei confronti del loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).
Le decisioni sui calciatori
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARSURA DAVIDE (CATANIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore
avversario in quanto, nella contesa del pallone, tentava di colpirlo con un pugno al volto, sfiorandolo
solo di striscio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che il pugno non ha colpito completamente
l’avversario e che non risultano conseguenze a carico dello stesso e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e
la delicatezza della parte del corpo dell’avversario verso la quale era diretto il colpo.
GUERRA SIMONE (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una
manata al costato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo, il tipo di
colpo inferto e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente
Arbitrale n. 2).
GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA)
A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;
B) una giornata di squalifica effettiva per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimo allungandogli la mano e pronunciava
una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DI SANTO FRANCESCO (LUCCHESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si
avvicinava a quest’ultimo e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AURILETTO SIMONE (RENATE)
per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo210/267
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LIGUORI MICHAEL (PADOVA)
BENTO MARTINS DE J AFONSO (VIS PESARO)
MATTIOLI ALESSANDRO (VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
KRAPIKAS TITAS (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo essere stato
fatto oggetto di lanci di oggetti da parte dei tifosi avversari, reagiva raccogliendo un accendino da terra
e rilanciandolo verso gli stessi tifosi occupanti la Curva Nord (determinando così, oltre alla reazione
degli stessi, un parapiglia con i tesserati avversari).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
GOLEMIC VLADIMIR (L.R. VICENZA)
IDDA RICCARDO (TORRES)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
SCORZA CHRISTIAN (FERMANA)
TIRITIELLO ANDREA (LUCCHESE)
LORENZINI FILIPPO (NOVARA)
SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)
LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)
CAPPELLETTI DANIEL (TRENTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GADDINI MATTIA (AREZZO)
FAGGIOLI ALESSANDRO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CAPONE CHRISTIAN (ATALANTA U23)
MAFFEI MATTIA (FIORENZUOLA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
CUOMO GIUSEPPE (L.R. VICENZA)
TORRASI EMANUELE (PERUGIA)
GAMBALE DIEGO (PINETO)
LAMESTA DAVIDE (RIMINI)
LEPRI TOMAS (RIMINI)210/268
MORRA CLAUDIO (RIMINI)
MICELI MIRKO (TARANTO)
SACCANI MATTEO (TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)
ILLANES MINUCCI JULIAN (CARRARESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
CIANCIO SIMONE (ALESSANDRIA)
GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BORDO LORENZO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GROPPELLI FILIPPO (GIANA ERMINIO)
LEONE GIUSEPPE (JUVE STABIA)
DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE)
SPINI CRISTIAN (LUMEZZANE)
PICCININI STEFANO (PERGOLETTESE)
FROSININI RUGGERO (TRENTO)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)
SANGALLI MATTIA RONALD (TRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LABRIOLA VALERIO (BRINDISI)
PINTO GIOVANNI (BRINDISI)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
PIERACCINI SIMONE (CESENA)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
BUMBU JONATHAN (GUBBIO)
MUTEBA VINCENZO VENTUR (LEGNAGO SALUS)
RIZZO PINNA ANDREA (LUCCHESE)
LEWIS NOAH PHILBERTH (PERUGIA)
VULIKIC STIPE (PERUGIA)
MADDALONI ROSARIODAMIANO (POTENZA)
CARPANI GIANLUCA (RECANATESE)
SIMERI SIMONE (TARANTO)
SCOTTO LUIGI (TORRES)
LIPANI IACOPO (VIRTUS ENTELLA)
NALINI ANDREA (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (XV INFR)
LAKTI ERALD (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
AMMONIZIONE (XII INFR)210/269
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
GIORICO DANIELE (TORRES)
AMMONIZIONE (XI INFR)
POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA)
SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
TONINELLI DARIO (PRO SESTO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SACO COLI (ANCONA)
MILILLO ALESSIO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
SOLCIA DANIELE (ATALANTA U23)
TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
PAGANINI LUCA (LATINA)
PALAZZI ANDREA (PRO SESTO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
SOLER PINO IAN (ALESSANDRIA)
BAGATTI NICCOLO (BRINDISI)
FORT FEDERICO (FERMANA)
TRONCHIN SIMONE (L.R. VICENZA)
IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)
PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE)
FISCHNALLER MANUEL (TORRES)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ZOMA MOHAMED ALI (ALBINOLEFFE)
MONTI NICCOLO (BRINDISI)
CAROSSO ALESSANDRO (FERMANA)
ODJER MOSES (FOGGIA)
CHIERICO LUCA (GUBBIO)
MORELLI GABRIELE (GUBBIO)
D ORAZIO LUDOVICO (LATINA)
CALI MICHELE (LUMEZZANE)
POGLIANO CESARE (LUMEZZANE)
FERRINI MANUEL (MONOPOLI)
SOSA FRANCO TOMAS (MONOPOLI)
FREDIANI MARCO (MONTEROSI TUSCIA)
MATOS SANTOS PINTO RYDER (PERUGIA)
GERMINARIO GIANLUCA (PINETO)