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Giudice Sportivo, inibizione per Teodoro Arigliano del Brindisi e Lovisa della Juve Stabia

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società. Queste le decisioni del Giudice Sportivo nei confronti del dirigente del Brindisi Teodoro Arigliano e del direttore tecnico della Juve Stabia Matteo Lovisa. Squalifica fino al 13 febbraio per il fratello del presidente biancazzurro, mentre per il dirigente gialloblù fino al 30 gennaio.

sede figc

Il comunicato del Giudice Sportivo

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo: INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 FEBBRAIO 2024

ARIGLIANO TEODORO (BRINDISI) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una loro decisione rivolgendo agli stessi ripetute proteste, che sono proseguite anche in seguito alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre si allontanava dal terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

LOVISA MATTEO (JUVE STABIA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).”