17ª giornata di Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate a Gallo, inibito il ds Superbi
I provvedimenti ufficiali
Si è concluso anche il diciassettesimo turno di Serie C 2024/2025. Di seguito sono arrivate anche le decisione del Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A., Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2 e 3 dicembre 2024, ha adottato alcune deliberazioni.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CASTELLI DAVIDE (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, colpiva un avversario con una manata al volto, 72/267 senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PROIETTI MATTIA (GUBBIO) per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza alcuna possibilità di calciare il pallone, colpiva l’avversario con i tacchetti nella zona del tendine d’Achille, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e che il colpo è stato inferto senza eccessiva intensità e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.
Due giornate anche a El Kaddouri e Mastinu
EL KADDOURI OMAR (SPAL) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a seguito di una rete subita, gli si avvicinava e proferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
MASTINU GIUSEPPE (TORRES) per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza alcuna possibilità di calciare il pallone, colpiva l’avversario con i tacchetti nella zona del tendine d’Achille, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e che il colpo è stato inferto senza eccessiva intensità e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.
Inibito il ds Superbi e due giornate per Gallo
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA SUPERBI MATTEO (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva ripetutamente nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). AMMONIZIONE (I INFR) SCOTTO ANDREA (SESTRI LEVANTE) GAGLIONE RICCARDO (TURRIS)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GALLO FABIO (VIRTUS ENTELLA) per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, in quanto entrava sul terreno di gioco e lo colpiva con una manata all’altezza dell’addome, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Uff.).