La Lega Pro ha diramato la lista dei provvedimenti presi dal Giudice Sportivo dopo le quattro gare del girone C che si sono giocate nella giornata di giovedì 7 marzo. Nel comunicato ufficiale, spuntano sanzioni a tre squadre: Juve Stabia, Latina e Casertana. Ammenda e squalifica anche per Guido Pagliuca, allenatore della formazione gialloblù. Di seguito il comunicato.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, JUVE STABIA, LATINA, POTENZA e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala),
rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETÀ
AMMENDA € 2.500,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso della gara:
1. n. 5 fumogeni nel recinto di gioco, al 3°, 10°, 31°, 35° e 55° minuto della gara;
2. n. 5 petardi di forte intensità nel recinto di gioco, al 3°, 6°, 12°, 36° e 42° minuto della gara;
3. n. 1 razzo nel recinto di gioco che è poi fuoriuscito all’esterno della Tribuna Centrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare la pericolosità della condotta sub n. 3, e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso della gara, n. 3 fumogeni nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori che posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel proprio settore, all’inizio della gara, n. 1 petardo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
179/569
AMMENDA € 1.000,00
DI MAIO GIUSEPPE (JUVE STABIA)
per avere tenuto una condotta non corretta, in quanto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, sferrava un calcio a un lavandino in plastica situato all’esterno degli spogliatoi stessi, quindi danneggiandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR) ED EURO 500 DI AMMENDA
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una interruzione del gioco, pronunciava una frase irrispettosa nei confronti della stessa e un’espressione blasfema per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale 1).
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