Playoff, le decisioni del Giudice Sportivo: multe per Foggia e Audace Cerignola
In vista della fase nazionale dei playoff, il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo i turni del girone. Sono diverse le multe comminate alle società, tra cui quelle all’Audace Cerignola e al Foggia. Di seguito, tutte le squalifiche e le ammende decise dopo il secondo turno dei playoff.
Playoff, Giudice Sportivo: arriva la sanzione anche per Padova e Monopoli:
AMMENDA
€ 2000 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
- nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni il cui fumo
raggiungeva il terreno di gioco causando ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti in
attesa che tornasse una corretta visibilità; - nell’ avere, al 41° minuto del secondo tempo, un tifoso scavalcato la recinzione
della Curva Nord dirigendosi verso il terreno di gioco prontamente bloccato sulla
linea di fondo campo da uno Steward; nell’avere, al fischio finale, un altro tifoso
scavalcato la recinzione entrando sul terreno di gioco e avvicinandosi ad un
giocatore della propria squadra nel tentativo di sfilargli la maglia, il predetto tifoso
è stato prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato
che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste
e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S
e l’intervento fattivo degli Steward (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
€ 2000 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: - nell’avere lanciato al 40° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica
semipieni sul terreno di gioco; - nell’avere lanciato al 41° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di
gioco; - nell’avere lanciato al 43° minuto del primo tempo, un bengala sul terreno di
gioco che rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco costringendo
l’Arbitro a sospendere la gara per circa 30 secondi - nell’avere lanciato al 5° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco, due bottigliette di plastica semipiene e una lattina semipiena; nell’avere lanciato al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco; nell’avere lanciato al termine della gara, un bengala sul terreno di gioco mentre i tesserati della squadra ospitante erano ancora presenti sul terreno di gioco per
- festeggiare la vittoria, senza colpire alcuno; nell’avere imbrattato con scritte realizzate con colore nero gli interni dei bagni a loro riservati.
- Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara fuori casa, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.(r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 800 AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
- sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
- l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un
- fumogeno sul terreno di gioco mentre erano ancora presenti i tesserati della
- squadra avversaria che festeggiavano la vittoria, senza conseguenze.
- Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e
- 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti che non si sono verificate
- conseguenze dannose e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
- fed., r. c.c.).
- € 800 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
- violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
- pubblica, consistiti nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, un petardo di
- notevole potenza nel proprio settore e lanciato, un petardo nel recinto di gioco,
- senza conseguenze.
- Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e
- 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).