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Playoff, le decisioni del Giudice Sportivo: multe per Foggia e Audace Cerignola

In vista della fase nazionale dei playoff, il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo i turni del girone. Sono diverse le multe comminate alle società, tra cui quelle all’Audace Cerignola e al Foggia. Di seguito, tutte le squalifiche e le ammende decise dopo il secondo turno dei playoff.

Playoff, Giudice Sportivo: arriva la sanzione anche per Padova e Monopoli:

AMMENDA
€ 2000 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

  1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni il cui fumo
    raggiungeva il terreno di gioco causando ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti in
    attesa che tornasse una corretta visibilità;
  2. nell’ avere, al 41° minuto del secondo tempo, un tifoso scavalcato la recinzione
    della Curva Nord dirigendosi verso il terreno di gioco prontamente bloccato sulla
    linea di fondo campo da uno Steward; nell’avere, al fischio finale, un altro tifoso
    scavalcato la recinzione entrando sul terreno di gioco e avvicinandosi ad un
    giocatore della propria squadra nel tentativo di sfilargli la maglia, il predetto tifoso
    è stato prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
    comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato
    che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste
    e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S
    e l’intervento fattivo degli Steward (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
    € 2000 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
    fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord
    integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
  3. nell’avere lanciato al 40° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica
    semipieni sul terreno di gioco;
  4. nell’avere lanciato al 41° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di
    gioco;
  5. nell’avere lanciato al 43° minuto del primo tempo, un bengala sul terreno di
    gioco che rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco costringendo
    l’Arbitro a sospendere la gara per circa 30 secondi
  6. nell’avere lanciato al 5° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco, due bottigliette di plastica semipiene e una lattina semipiena; nell’avere lanciato al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco; nell’avere lanciato al termine della gara, un bengala sul terreno di gioco mentre i tesserati della squadra ospitante erano ancora presenti sul terreno di gioco per
  7. festeggiare la vittoria, senza colpire alcuno; nell’avere imbrattato con scritte realizzate con colore nero gli interni dei bagni a loro riservati.
  8. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara fuori casa, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.(r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
  9. € 800 AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
  10. sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
  11. l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un
  12. fumogeno sul terreno di gioco mentre erano ancora presenti i tesserati della
  13. squadra avversaria che festeggiavano la vittoria, senza conseguenze.
  14. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e
  15. 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti che non si sono verificate
  16. conseguenze dannose e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
  17. fed., r. c.c.).
  18. 800 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
  19. violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
  20. pubblica, consistiti nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, un petardo di
  21. notevole potenza nel proprio settore e lanciato, un petardo nel recinto di gioco,
  22. senza conseguenze.
  23. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e
  24. 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).


Redazione

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