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Serie C, Giudice Sportivo – 35^ giornata: squalifiche per Dimarco e Compagnon

Mattia Compagnon Juventus Next Gen

Credit Martina Cutrona

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega Pro, sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo per le gare del 1° e del 2 aprile 2023 (QUI gli highlights).

serie c 2022 2023

Serie C, Giudice Sportivo: le sanzioni per i calciatori

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DIMARCO CHRISTIAN (FIORENZUOLA)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, usciva dal terreno di gioco per recuperare il pallone
dalla panchina avversaria e dava un calcio all’altezza dello stinco a un avversario seduto che
tratteneva il pallone tra i piedi, provocandogli forte dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e la pericolosità della stessa.


SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COMPAGNON MATTIA (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto, mentre cercava di intervenire sul pallone, lo colpiva
sul braccio con la gamba, con i tacchetti esposti e con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerato, da una parte, le modalità della condotta tenuta e la sua
intrinseca pericolosità e, dall’altra, la mancanza di conseguenze pregiudizievoli a carico
dell’avversario.

Mattia Compagnon Juventus Next Gen
Credit Martina Cutrona


SALVATO ALESSIO (TORRES)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, antisportiva e
ingiuriosa in quanto, seduto in panchina, tratteneva tra i piedi il pallone appena uscito dal terreno di
gioco per ritardare la ripresa del gioco pronunciando frasi offensive nei confronti di un avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S,
valutate le modalità complessive della condotta e la reazione che ha provocato da parte
dell’avversario.

I provvedimenti per i dirigenti

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023 ED
EURO 500 DI AMMENDA
DEOMA DANIELE (LUCCHESE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco e rivolgeva frasi di protesta nei suoi confronti
nonché per avere rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un tesserato della squadra
avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce
proferite (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 APRILE 2023 ED
EURO 500 DI AMMENDA


ANDREATINI MASSIMO (FERMANA)
per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva in quanto tratteneva il
pallone appena uscito dal terreno di gioco per ritardare una rimessa laterale avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (panchina aggiuntiva).

Serie C, Giudice Sportivo: le sanzioni per gli allenatori


ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500 DI AMMENDA
ALESSANDRIA CARMINE (CESENA)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco e rivolgeva frasi di protesta nei suoi confronti
nonché per avere rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un tesserato della squadra
avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce
proferite (panchina aggiuntiva).


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
DI PISELLO RICCARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo la
segnatura di una rete, entrava di 15 metri sul terreno di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessiva dei fatti (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NAPOLI MICHELE (CESENA)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della
quaterna arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una
decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

LELLI NICO (SIENA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso
nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 al quale rivolgeva frasi minacciose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1)