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Giudice Sportivo, multe per Brindisi, Taranto e Messina: il comunicato

La Lega Pro tramite un comunicato ufficiale diramato nella giornata di giovedì 2 novembre ha sanzionato tre società. Si tratta di Brindisi, Taranto e Messina, che hanno ricevuto ammende in merito alle partite di recupero disputate il 31 ottobre e il 1 novembre.

Il comunicato ufficiale della Lega Pro

Il Giudice Sportivo, in merito alle gare di recupero disputate il 31 ottobre e il 1 novembre, ha adottato le seguenti deliberazioni:

AMMENDA € 1.000,00
BRINDISI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco dentro l’area di rigore così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi per consentire la relativa rimozione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
TARANTO

A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 6° minuto del primo tempo ripetuto per tre volte, al 10° minuto del primo tempo ripetuto per tre volte e all’11° minuto del primo tempo ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G. S (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
ACR MESSINA
per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)