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Giudice Sportivo Serie C, multa per il Sorrento dopo un episodio accaduto contro il Messina

La Lega Pro tramite un comunicato ufficiale diramato nella giornata di lunedì 9 ottobre ha sanzionato due società, ovvero il Pescara ed il Sorrento. In particolar modo, per il club campano si tratta di un’ammenda generata in seguito ad un episodio accaduto nel dopo gara. Per la precisione, tutto è scaturito dall’atteggiamento di un raccattapalle che ha tenuto un atteggiamento scorretto che ha portato alla discussione diversi tesserati.

Il comunicato ufficiale

Di seguito, la nota diramata dal Giudice Sportivo nei confronti del Sorrento ed anche del Pescara:

AMMENDA € 500,00
SORRENTO
per avere uno dei suoi raccattapalle, al termine della gara mentre le squadre erano ancora in campo, tenuto un comportamento non corretto fingendo di lanciare un pallone verso il portiere della squadra avversaria e così provocando una discussione tra i tesserati delle due squadre avversarie.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).

AMMENDA € 1.100,00
PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1.circa 13 minuti prima dell’inizio della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco inprossimità dell’area di rigore;
2.al 20° minuto del primo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco, senzaconseguenze;
3.al 21° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di gioco, senzaconseguenze;
4.danneggiato una tubazione dei servizi igienici posti nel settore Tribuna Est Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che lasocietà disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose econsiderati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.,documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).