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Giudice Sportivo, multati otto club. Sanzioni più salate a Taranto, Messina e Brindisi

Arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti nella 32esima giornata di Serie C. Multati ben otto club. 2000 euro di ammenda al Brindisi, 1200 ad Ancona e Crotone. Multati anche Trento, Pescara a la Pro Sesto. Di seguito il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo con le relative multe.

Credit: Lega Pro

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo sulle multe a Messina e Taranto

AMMENDA € 3.500,00 DI CUI EURO 2.500,00 PER LE CONDOTTE SUB A) E B) E EURO 1.000,00 PER LA CONDOTTA SUB C)
ACR MESSINA

A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, intonato per due minuti consecutivi, al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’11° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua da ½ litro semipiena e, al termine della gara, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, un accendino sul recinto di gioco, senza conseguenze;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e B), misura della sanzione complessiva in cumulo, in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A) e le modalità complessive dei fatti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 3.000,00
TARANTO

A) per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, prima dell’inizio della gara, per sei volte e, al 31° minuto del primo tempo, per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, undici fumogeni sul terreno di gioco determinando in una occasione, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro; 2. lanciato, alla fine del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze.
C) per avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A), la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere sub B) e le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).