Giudice sportivo, i provvedimenti per Baldini e Letizia dopo Pescara-Arezzo

Silvio Baldini, allenatore del Pescara (Credit_ Mucciante_Pescara) _ www.lacasadic.com
Le decisioni del giudice sportivo dopo Pescara Arezzo, match valido per il recupero della 34^ giornata di Serie C.
L’Arezzo batte il Pescara 1-0 nel match di recupero della 34^ giornata del girone B di Serie C e sale al 4° posto in classifica con 58 punti, agganciando proprio il Pescara. Nel finale animi caldi, con l’espulsione di Silvio Baldini, oltre alla doppia ammonizione per Gaetano letizia. Di seguito i provvedimenti del giudice sportivo:
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BALDINI MATTIA (PESCARA)
per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa
ed una offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
BALDINI SILVIO (PESCARA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAVASINNI CARLO (PESCARA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LETIZIA GAETANO (PESCARA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PATTARELLO EMILIANO (AREZZO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RENZI ALESSANDRO (AREZZO)
AMMONIZIONE (XII INFR)
EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GILLI MATTEO (AREZZO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ALBERTI THOMAS (PESCARA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GALLI AMORIS (AREZZO)
PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA)

Gli altri provvedimenti
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara di recupero della quindicesima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori della Società AREZZO hanno, in violazione della normativa di cui
agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
145/564
confronti della Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, con i calciatori già schierati in campo, un
petardo di elevata intensità nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di
gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
3. danneggiato un seggiolino e divelto tre seggiolini, tutti posti all’interno del
Settore Ospiti;
4. imbrattato con scritte la parete dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la
società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo risarcimento
danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00
PESCARA per l’indebita presenza sulla panchina aggiuntiva durante la gara, di
una persona non identificata e non presente in distinta la quale, al 46° minuto del
secondo tempo, veniva allontanata dall’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina
e pronunciava nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale).