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Giudice Sportivo: due gare e quindicimila euro di multa al Taranto, sanzione anche per il Catania

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il primo turno delle gare dei playoff nazionali. Sanzioni pesanti per il Taranto dopo quanto accaduto ieri nella sfida di ritorno contro il Vicenza al Menti (leggi qui). 15.000 euro di multa alla società e due turni da giocare a porte chiuse all’inizio della prossima stagione. Sanzioni anche per Catania e Casertana. Di seguito tutte le decisioni.

Giudice Sportivo, i provvedimenti disciplinari

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno Play Off Nazionale i sostenitori delle Società CARRARESE e CATANIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; – considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

GARA L.R. VICENZA – TARANTO

Il Giudice Sportivo,
rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica),
risulta quanto segue:
A) i sostenitori della Società Taranto, posizionati nel Settore Curva Nord A, hanno lanciato:

  1. al 1° minuto del primo tempo, quindici petardi di elevata intensità, cinque fumogeni e un seggiolino
    sul terreno di gioco; cinque fumogeni, tre petardi di elevata potenza e un seggiolino nel recinto di gioco;
    durante tali atti il tappo di un petardo scoppiato colpiva il DGE della Società LR Vicenza che si trovava
    all’interno del terreno di gioco insieme ad altro personale di servizio mentre effettuavano la bonifica del
    terreno di gioco per permettere la ripresa di gioco della gara sospesa per 8 minuti dall’Arbitro;
  2. al 24° minuto del primo tempo, mentre un Vigile del Fuoco si accingeva a spegnere un fumogeno sul
    terreno di gioco veniva lanciato, verso di lui, un petardo di elevata potenza che scoppiava a breve
    distanza da lui, altro petardo di elevata potenza veniva lanciato nei pressi del Settore riservato agli
    operatori di servizio colpendo uno Steward ad un piede provocando una ferita lacero contusa con perdita
    di sangue e allo stordimento di altro Steward; gli stessi dopo le prime immediate cure da parte degli
    operatori sanitari venivano accompagnati presso il locale ospedale per ulteriori accertamenti;
  3. durante l’intervallo, quattro fumogeni, un seggiolino e una bottiglietta di acqua semipiena, tali lanci
    costringevano l’Arbitro ad iniziare il secondo tempo con un minuto di ritardo;
  4. al 10° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco nell’area di rigore costringendo
    l’Arbitro a interrompere la gara per un minuto.
    Il lancio dei predetti fumogeni e petardi hanno causato danni ai LED posizionati a bordo campo ed ai teli
    di copertura; inoltre sono stati causati danni con bruciature vistose anche ad oggetti personali degli
    Steward (borsoni e giacconi);
    B) i sostenitori del Taranto, al termine della gara, dopo che le squadre hanno fatto rientro negli spogliatoi,
    hanno danneggiato e lanciato trentotto seggiolini sul terreno di gioco e quarantotto seggiolini nel recinto
    di gioco, numero due estintori e tre pile;
    C) i sostenitori del Taranto hanno, danneggiato molte parti dei servizi igienici nel Settore loro riservato;
    D) dai referti sono emerse, altresì, a carico dei sostenitori della Società L.R Vicenza, occupanti il Settore
    Curva Sud, le seguenti condotte: al primo minuto del primo tempo, lanciavano, in risposta ai lanci
    effettuati dalla tifoseria avversaria, numero dodici fumogeni sul terreno di gioco contribuendo a
    determinare un’interruzione della gara dal 1° all’ 8°minuto; inoltre, durante la gara, lanciavano tre
    fumogeni nel recinto di gioco e sei petardi sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del TARANTO
e L.R. VICENZA, adotta i seguenti provvedimenti:
Società L.R. VICENZA
AMMENDA DI EURO 10.000,00
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma
3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da
particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, dei
tifosi e degli addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto al
concorso nella interruzione della gara sopra descritta) e considerate le misure previste e poste in essere
in applicazione dei modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r.
c.c.).
Società TARANTO
OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE CASALINGHE A PORTE CHIUSE ED EURO 15.000,00 DI
AMMENDA

Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del TARANTO.
Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e
costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo
per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, la
sospensione della gara per otto minuti da parte dell’Arbitro, la ritardata ripresa del gioco dopo l’intervallo
di circa un minuto e altra interruzione della gara al 10° minuto del secondo tempo per un minuto.
Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi e d egli addetti
ai servizi e hanno provocato ingenti danni all’impianto sportivo in quanto il lancio del materiale
pirotecnico ha comportato conseguenze pregiudizievoli a carico dei due Steward e il DGE della Società
LR Vicenza. […] Dispone che la sanzione della disputa di due gare casalinghe a porte chiuse sia scontata in occasione delle prime due gare casalinghe del prossimo Campionato che la Società TARANTO disputerà.

Credits: Catania FC

AMMENDA € 1.500,00
CATANIA

AMMENDA € 300,00
CASERTANA