Home » Acqua addosso all’arbitro e pietre in campo: stangata per il club

Acqua addosso all’arbitro e pietre in campo: stangata per il club

crotone tifosi

La Serie C è tornata in campo per la prima giornata di campionato di Lega Pro. Entusiasmo, grandi partite e giocate hanno illuminato i campi di tutta Italia. E, come per ogni turno, sono arrivate le decisioni e i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo. Ammende da € 5.000,00 con diffida per Messina e Monopoli per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori. In particolare per il lancio di bottigliette e di pietre. €3.000,00 per il Taranto e €2.000,00 per il Catanzaro. Il Monopoli, con  un comunicato ufficiale, ha espresso il suo pieno dissenso riguardo agli atti di violenza della scorsa giornata. Una presa di posizione netta contro quanto successo contro il Taranto. 

pallone lega pro
Credits: Ufficio Stampa Lega Pro

Le decisioni del Giudice sportivo

Ecco le principali decisioni del Giudice Sportivo.

AMMENDA € 5.000,00 CON DIFFIDA

ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore denominato tribuna C, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, durante la partita, n.12 (dodici) bottigliette di acqua semipiene all’interno del terreno di gioco e n.15 (quindici) bottigliette nel recinto di gioco;
2. nell’avere lanciato, al 45°minuto circa del primo tempo, una bottiglietta di acqua semipiena che colpiva alla fronte il giocatore n.32 del CROTONE, rendendo necessario l’intervento dei sanitari;
3. nell’avere attinto il direttore di gara ed il IV ufficiale con acqua su tutto il corpo, alla fine del secondo tempo, mentre rientravano negli spogliatoi, e nell’avere lanciato all’indirizzo degli stessi, a distanza di pochi centimetri, una bottiglietta vuota. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. Valutate le misure previste in applicazione dei Modelli Organizzativi ex art. 29 C.G.S., da una parte, e la gravità dei comportamenti posti in essere, dall’altra
(r. proc. fed., r. c.c.).

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all’ingresso delle squadre in campo, dal settore distinti pietre verso i tifosi avversari posizionati nel settore ospiti, causando il ferimento di due di essi e rendendo necessario il ricorso alle cure mediche, per uno di essi presso il pronto soccorso;
2. nell’aver lanciato, al 27°minuto circa del secondo tempo, una bottiglia da mezzo litro semipiena con tappo nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,
13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. Valutati da una parte, le misure previste e poste in essere in applicazione dei
Modelli Organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S ed il fattivo intervento del personale addetto alla sicurezza; dall’altra la gravità dei fatti posti in essere (r.proc. fed., r. c.c.).

monopoli catanzaro

AMMENDA

€ 3.000,00 TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’avere lanciato, nel corso dei primi dieci minuti della gara, pietre, oggetti vari e circa quindici seggiolini sradicati dagli spalti del settore ospiti verso il settore distinti occupato dai tifosi avversari;
2. nell’avere lanciato, all’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco ed uno nel settore occupato dai tifosi avversari;

3. nell’aver lanciato, al 30°minuto circa del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una bottiglietta d’acqua.

B) per avere i suoi, sostenitori posizionati nel settore ospiti, intonato:
1. all’inizio della gara cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 29°minuto circa del primo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle forze dell’ordine, ognuno dei quali ripetuto quattro volte.

C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto circa quindi seggiolini all’interno della tribuna del settore ospiti e nell’avere danneggiato due servizi igienici ubicati nei bagni loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

Credit: U.S. Catanzaro 1929

€ 2.000,00 CATANZARO

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1 – prima dell’inizio della gara, all’ingresso delle squadre in campo, nell’avere acceso nel recinto di gioco, sotto la curva ovest denominata ” M. Capraro ” – settore 12, più di 50 (cinquanta) fumogeni di colore giallo e rosso, con modalità tali da determinare un’intensa cortina di fumo che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e che ha causato il ritardato inizio della gara di circa un minuto;
2 – al 6°minuto del primo tempo nell’avere lanciato, dalla curva ovest “M. Capraro” – settore 12 “, un fumogeno nel recinto di gioco;

3 – al 5°minuto del primo tempo, nell’avere lanciato, dalla curva ovest “M. Capraro” – settore 12, due bottigliette di acqua piene nel recinto di gioco, senza colpire nessuno;
4 – al 42°minuto del primo tempo, nell’avere lanciato, dalla curva ovest “M. Capraro” settore 13, nel recinto di gioco, un bicchiere di birra pieno in direzione di una steward, senza colpirla. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione attenuata in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le misure previste e poste in essere in applicazione dei Modelli Organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S e l’autorizzazione preventivamente ottenuta all’accensione dei fumogeni di cui al punto 1, avvenuta, in concreto, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte (r. proc. fed., r.c.c. e supplemento r.c.c.).

sciotto messina

Messina, provvedimenti per il ds Pitino e il presidente Sciotto

Per il Messina provvedimenti disciplinari anche per il ds Marcello Pitino e per il presidente Pietro Sciotto. Ecco le decisioni del Giudice Sportivo. 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 SETTEMBRE 2022
PITINO MARCELLO (ACR MESSINA)

per avere, al 33°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e
del IV ufficiale uscendo dall’area tecnica per protestare contro una decisione arbitrale e successivamente dirigendosi verso il IV ufficiale con atteggiamento minaccioso e urlando verso di lui e la squadra arbitrale per quattro volte parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, da una parte ritenuta la continuazione e, dall’altra, considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal PITINO (r. IV ufficiale). 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2022
SCIOTTO PIETRO (ACR MESSINA)

A) per avere tenuto un comportamento non corretto facendo ingresso, al 31°minuto circa del primo
tempo, sul terreno di gioco senza essere iscritto in distinta;

B) per avere tenuto, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi e all’interno di
essi, una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro e della squadra arbitrale ed una
pluralità di condotte gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro, dell’assistente n. 1 e del IV
ufficiale, concretizzatesi in un contatto fisico:

1 – proferendo frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale e rallentandone
l’accesso negli spogliatoi;
2 – gesticolando nei confronti dell’arbitro, agitando la mano vicino al viso dello stesso e strattonandolo per un braccio, senza procurargli alcun danno e\o dolore, così rallentandone l’accesso allo spogliatoio di pertinenza;

arbitro

3 – tentando di entrare nello spogliatoio degli arbitri spingendo, nell’occasione, I’assistente arbitrale,
senza provocargli dolore;
4 – urlando nei confronti del IV ufficiale frasi irrispettose e ingiuriose e strattonandolo per un braccio,
senza procurargli dolore.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r.a.a., r. IV ufficiale, r. proc. fed., r.c.c.).

Allenatori e giocatori, le decisioni del Giudice Sportivo

ALLENATORI – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ASSARINI DAVID (VIS PESARO)
A) una giornata di squalifica per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione;
B) una giornata di squalifica per avere, al 30°minuto del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), 37 C.G.S., applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAZZARANI ANDREA (PERGOLETTESE)
per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore
avversario PARISI TINO in quanto, dopo essere stato spinto con forza da questo ultimo all’interno
della propria porta nella rete, reagiva colpendolo con una testata al volto, senza provocare particolari
conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario.

monopoli stadio tifosi

Monopoli, la presa di posizione della società

Netta la presa di posizione del Monopoli, che, tramite i suoi canali ufficiali, si è dissociato dagli atti di violenza della scorsa giornata. La società con un comunicato ha espresso il suo dissenso nei confronti di quanto successo nella partita contro il Taranto. Una ferma condanna che si aggiunge alle decisioni del Giudice Sportivo. Fatti che vanno contro i principi di lealtà e fair play che sono propri del club.

Il comunicato

“A seguito della decisione del giudice sportivo (ammenda con diffida), la S.S. Monopoli 1966 si dissocia dagli atti di violenza avvenuti sia all’esterno che all’interno dello stadio “Veneziani” in occasione della partita Monopoli-Taranto, causando un serio pericolo per l’incolumità pubblica. La Società condanna fermamente gli atti di violenza causati da questi pseudo tifosi che nulla hanno a che vedere con i principi di lealtà e fair play che da sempre contraddistinguono questo club. Nel sottolineare l’importanza del sostegno e della vicinanza della propria tifoseria, la Società auspica un comportamento civile e responsabile da parte della stessa, lontano da ogni forma di deprecabile violenza; qualora dovessero accadere ulteriori episodi di simile gravità, la proprietà si riserverà di adottare decisioni drastiche sul futuro del club.” Questo il comunicato ufficiale della società.