Multe per Palermo e Foggia. Schenetti, due turni di stop: le decisioni del Giudice Sportivo
Si è concluso il primo turno della Fase Nazionale dei playoff promozione di Serie C. Tra sorprese e conferme, le partite in programma non hanno mancato di regalare gol e spettacolo ( anche sugli spalti ). Match accesi e posta in palio alta hanno dato non poco da fare al Giudice Sportivo che, come da consuetudine, ha stilato il comunicato con tutte le sanzioni in vista del secondo turno.
Giudice Sportivo, il comunicato
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 13 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SCHENETTI ANDREA (VIRTUS ENTELLA) per aver, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, colpiva un avversario con una gomitata al volto. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (r.A.A.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
NARDI MICHELE (CESENA) per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. Nonché: 1 – per essersi trattenuto per circa cinque minuti sulle scale che portano al tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione, facendo rientro negli stessi dopo l’invito rivoltogli dai componenti della Procura federale; 2 – per essere rientrato, al termine della gara, sul terreno di gioco per unirsi al resto della squadra e dirigersi sotto la curva dei propri sostenitori. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TROTTA MARCELLO (TRIESTINA) per avere, al 21° minuto circa del primo tempo, pronunciato per sette volte, in un unico contesto, un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina aggiuntiva della sua Squadra. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. (r. proc. fed.), ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022.
MARTINEZ MIGUEL ANGEL (TRIESTINA) per avere, al 46° minuto circa del primo tempo, pronunciato, per tre volte, in un unico contesto, un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. (r. proc. fed.), ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
BARRECHENECHEA ENZO ALAN TOMAS (JUVENTUS U23)
COMPAGNON MATTIA (JUVENTUS U23)
BORRELLI GENNARO (MONOPOLI)
DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)
SILVA JACOPO (RENATE)
CALVANO SIMONE (TRIESTINA)
CRIMI MARCO (TRIESTINA)
LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA)
VOLTA MASSIMO (TRIESTINA)
DESSENA DANIELE (VIRTUS ENTELLA)
Ammende per Palermo e Foggia
Multe da parte del Giudice Sportivo nei confronti di cinque società. La più salata è per il Palermo dopo il match contro la Triestina. Ben dieci le motivazioni che hanno portato ai 6.000 euro di ammenda per il club siciliano, in un match caratterizzato anche dall’episodio che ha visto protagonista il portiere ospite Offredi e un raccattapalle ( QUI L’ARTICOLO ) . Questo il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo.
GIUDICE SPORTIVO, LE AMMENDE ALLE SOCIETÀ
AMMENDA € 6.000 PALERMO
A) per avere i suoi sostenitori presenti nella curva nord superiore, prima dell’inizio della partita, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari per circa due minuti;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1 – al 1° minuto del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco due fumogeni; 2 – durante la gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni; 3 – al 24° minuto circa del primo tempo, un tifoso, presente nella tribuna laterale nord, lanciato un accendino in direzione del terreno di gioco, senza colpire alcuno; 4 – all’8° minuto del secondo tempo lanciato all’interno del recinto di gioco, in conseguenza dello strattonamento di un raccattapalle da parte di un calciatore della squadra avversaria, diciotto bottiglie d’acqua e sette lattine di birra, senza colpire alcuno, così provocando, unitamente al lancio di uno dei fumogeni di cui al punto 2, la sospensione della gara per circa tre minuti; 5 – durante la sospensione della gara, della durata di circa tre minuti, quattro tifosi fatto accesso nel recinto di gioco da una porta aperta sul lato curva sud, rientrando sugli spalti a seguito dell’intervento degli steward; 6 – all’11° ed al 31° minuto circa del secondo tempo, tifosi, presenti nella curva nord, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in direzione dell’AA2 senza colpirlo; 7 – al 49° minuto circa del secondo tempo, un tifoso, presente nella tribuna centrale, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in direzione di un componente della Procura federale, senza colpirlo; 8 – al 48° minuto circa del secondo tempo, un tifoso, presente nella tribuna centrale, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in direzione degli occupanti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria, senza colpirli; 9 – al termine della gara, un tifoso, presente nella tribuna centrale, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in direzione del Quarto Uomo, senza colpirlo; 10 – al termine della gara, lanciato alcune bottiglie di acqua verso i Giocatori avversari che si stavano recando sotto la curva dei propri tifosi, senza colpirli. C) per avere i suoi raccattapalle, durante tutta la gara, ritardato la ripresa del gioco, ritardando la restituzione dei palloni alla squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c., supplemento referto arbitro).
€ 2.000 FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, gradinata nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 313/807 1 – al 21° minuto circa del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco accanto alla porta senza arrecare danno; 2 – all’8° minuto del secondo tempo, lanciato un bengala luminoso sul terreno di gioco senza colpire nessuno e senza arrecare danno; 3 – all’8° minuto circa del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco due bottigliette piene di acqua senza colpire nessuno. B) per avere, al 16° minuto del secondo tempo e per due volte, i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, gradinata nord, intonato cori oltraggiosi nei confronti di tifoserie avversarie comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale; C) per avere quattro suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, gradinata nord, fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara, avvicinandosi ai giocatori della loro squadra e chiedendo loro la maglia. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo prima dell’inizio della gara nel proprio settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 PESCARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato nove seggiolini del settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).
€ 200 CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara e in segno di contestazione per il risultato negativo, all’interno del recinto di gioco un bicchiere da mezzo litro pieno senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 MAGGIO 2022 ED € 500 DI AMMENDA
MAGONI OSCAR (FERALPISALÒ) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava nei confronti di una decisione di quest’ultimo. 313/808 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
FRANZETTI MAURO (RENATE) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica e protestava nei confronti di una decisione di quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
GIAMPIERETTI FLAVIO (TRIESTINA) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di tesserati avversari, al 50° minuto del secondo tempo, in quanto usciva dalla propria panchina aggiuntiva per recarsi verso la panchina avversaria, cercando il contatto fisico con gli occupanti di quest’ultima e proferendo frasi offensive nei confronti degli avversari. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SAVINI MIRKO (TRIESTINA) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, al 50° minuto del secondo tempo, in quanto usciva dalla propria panchina per recarsi verso la panchina avversaria, proferendo parole offensive nei confronti degli avversari. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.
Queste tutte le sanzioni da parte del Giudice Sportivo.