Giudice Sportivo, i provvedimenti disciplinari della quarta giornata di Serie C
Le decisioni del Giudice Sportivo al termine della quarta giornata di Serie C
Con i posticipi del lunedì tra Lucchese-Rimini e Latina-Foggia si è conclusa la quarta giornata di Serie C. Alcune squadre stanno confermando le impressioni positive delle prime uscite mentre altre ancora continuano a faticare e a deludere. Nessuno si esalti, nessuno si deprima: siamo solo a Settembre e da qui a Maggio le cose potrebbero cambiare, specie in un campionato ostico e imprevedbile come la Serie C.
Nel Girone A continua la marcia del Padova di Andreoletti che batte anche l’Alcione e si conferma in vetta a punteggio pieno. Appaiato ai biancorossi c’è il Renate di Foschi, alla quarta vittoria in quattro gare, tutte per 1-0. Non smette di sognare il piccolo Caldiero Terme, protagonista di un inizio di stagione straordinario e incredibilmente terzo in classifica dopo il netto successo sulla Pro Vercelli (4-1). Il Vicenza batte la Pro Patria e si porta a 8 punti.
Nel Girone B guidano la classifica la Virtus Entella e il Pescara che, dopo una stagione di alti e bassi, quest’anno vogliono lottare per le posizioni di vertice. Alle loro spalle sogna la Vis Pesaro: dopo la salvezza al playout nella scorsa annata, la squadra di Stellone si candida a essere la rivelazione del campionato. Primo successo per la Spal che supera il Sestri Levante, continua a stentare il Milan Futuro, che viene sconfitto dall’Ascoli e resta in zona playout.
Nel Girone C c’è una nuova capolista: l’Audace Cerignola, che batte il Giugliano e, grazie al pari nell’atteso big match tra Catania e Az Picerno, vola in vetta alla classifica. Sale al secondo posto il Benevento: i giallorossi battono il Team Altamura, che non si schioda dall’ultimo posto in classifica.
Le decisioni del giudice sportivo sui club
AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. tra il primo e secondo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 50° minuto circa del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (all’interno dell’area di rigore occupata dal portiere della propria squadra), così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 10 secondi
per consentire la relativa rimozione;
B) per avere i suoi sostenitori (circa il 95%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 25° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto quattro volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 4° e 25° minuto del primo tempo e al 16° e 25° minuto del secondo tempo,
cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. prima dell’inizio della gara mentre le squadre facevano ingresso in campo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 20° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
NOVARA A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 10), posizionati nel Settore “Rettilineo” posto subito alle spalle delle panchine e separato dal recinto di gioco da un fossato, intonato, ripetutamente e ininterrottamente per tutta la durata della gara, e al termine della stessa durante i minuti di recupero, numerosi cori offensivi, insultanti e minacciosi nei confronti dei tesserati della squadra avversaria, degli ufficiali di gara, del Delegato di Lega e dei Collaboratori della Procura Federale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore “Rettilineo”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver abbandonato il loro posto per raggiungere la balaustra di separazione dal recinto di gioco, ove si sporgevano
per proferire gli insulti di cui al capoverso sub A), rendendo necessario l’intervento degli Steward in molteplici frangenti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare, da una parte, il numero esiguo degli autori dei gesti, sia in termini assoluti che percentuali, e, dall’altra, la particolare gravità delle offese e delle minacce proferite, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. AssistenteArbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 17° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco;
2. al 28° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 4° minuto del secondo tempo un fumogeno e un petardo di elevata intensità sulla pista di atletica, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CATANIA A) per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, dal 35° minuto del secondo tempo al 37° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in cumulo materiale [200 per condotta sub A) e 600 per
condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r.
c.c.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26° minuto del primo tempo, due fumogeni
nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
AZ PICERNO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
TRIESTINA A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%) presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 19° minuto del primo tempo, per due volte, e al 25° minuto del secondo tempo, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 40° minuto del secondo tempo, tre bicchieri di plastica contenenti liquido di cui uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 98° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto circa del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 65° minuto circa, nel proprio
settore, un petardo di lieve potenza, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
LECCO per avere i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato al 25° minuto del secondo tempo, per due volte, un coro osceno e blasfemo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SESTRI LEVANTE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti circa non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
1. al 28° minuto del primo tempo, per tre volte, e al 29° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. al 26° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
FOGGIA per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 44° minuto del primo tempo, per dieci volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le
misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati
ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, un bicchiere di plastica vuoto indirizzato verso l’Assistente Arbitrale n. 2, senza colpirlo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli.
Giudice Sportivo, dirigenti e calciatori espulsi
Queste le decisioni, invece, sui dirigenti e i calciatori:
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
PISCITELLI ANGELO (CAVESE)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2024 ED AMMONIZIONE (I INFR)
PICCIRILLO GIOVANNI (GIUGLIANO)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2024
DELLA CORNA FABIO (GIANA ERMINIO)
per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essere già stato precedentemente richiamato da parte di quest’ultimo, si alzava dalla panchina protestando platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GERARDINI FILIPPO (NOVARA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava correndo e pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ODJER MOSES (PIANESE) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PIAZZA ANDREA (GIANA ERMINIO)