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Giudice Sportivo Serie C, ammenda per il Perugia dopo le intemperanze del pubblico contro il Pescara

La Lega Pro tramite un comunicato ufficiale diramato nella giornata di martedì 12 settembre ha sanzionato ben 10 società. Tra queste, spicca quelle nei confronti del Perugia. In particolar modo, per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord. I sostenitori biancorossi si sono resi protagonisti di lanci di fumogeni durante il match contro il Pescara giocato allo stadio Renato Curi.

Il comunicato ufficiale

Di seguito la nota diramata dal Giudice Sportivo, in merito al Perugia e al Pescara dopo la gara del Curi:

AMMENDA € 2.000,00
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti:

  1. nell’aver lanciato, all’11°minuto del primo tempo, nove fumogeni sul terreno di gioco,
    quattro fumogeni nel recinto di gioco e due petardi di elevata potenza di cui uno sul terreno
    di gioco e uno nel recinto di gioco, determinando, con tale condotta, la sospensione della
    gara da parte dell’Arbitro all’ 11° minuto del primo tempo per tre minuti, per ripristinare
    condizioni idonee alla ripresa del gioco;
  2. nell’aver lanciato, al 28° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco
    causando ritardo nella ripresa del gioco per qualche secondo.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
    25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
    conseguenze dannose (ulteriori rispetto ai ritardi nella ripresa del gioco) e considerati i
    modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

    AMMENDA € 1.000,00
    PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
    commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
    nell’aver lanciato:
    12/28
  3. al 43° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco e al 44° minuto del primo
    tempo, due fumogeni nel recinto di gioco;
  4. fra il 15° e il 17°minuto del secondo tempo tre fumogeni sul terreno di gioco;
  5. nel corso della gara sei fumogeni sul recinto di gioco.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
    25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
    conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
    considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
Redazione

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