Giudice Sportivo, tre turni a Cremonesi. “Bu” a De Winter: le sanzioni
All’indomani delle gare di ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, ecco le decisione del Giudice Sportivo dopo i 180 minuti di gioco. Questo il comunicato ufficiale.
Giudice Sportivo, le sanzioni
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA‘
AMMENDA
€ 3000 PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 – nell’aver lanciato dalla curva nord all’interno del recinto di gioco alcuni fumogeni; 2 – nell’aver lanciato dalla curva nord all’interno del campo di gioco quattro fumogeni al 1° minuto ed al 20° minuto del primo tempo e al 35° minuto ed al 36° minuto del secondo tempo; 3 – nell’aver lanciato dalla curva nord alcune bottiglie di acqua e bicchieri contenenti liquido in direzione della bandierina del calcio d’angolo presso la quale si trovava l’AA, al 5° minuto del primo tempo ed al 25° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno; 4 – nell’aver lanciato dalla curva nord all’interno del campo di gioco due trombette in plastica al 30° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno; 5 – nell’aver lanciato dalla curva nord all’interno del recinto di gioco alcuni oggetti di carta in direzione dell’AA e di un calciatore avversario, senza colpire alcuno; 6 – nell’aver lanciato, al 29° del secondo tempo, dalla Tribuna laterale sud, due accendini in direzione dei calciatori avversari in fase di riscaldamento, senza colpire alcuno; 7 – nell’aver lanciato, in tre occasioni, dalla Tribuna laterale sud, bottiglie di acqua da mezzo litro piene in direzione della panchina aggiuntiva avversaria, senza colpire alcuno; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 CATANZARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 – nell’avere lanciato all’interno del recinto di gioco al 37° minuto circa del secondo tempo un bicchiere di birra; 2 – nell’avere a fine gara un tifoso scavalcato la rete di recinzione della curva sud, nell’essere entrato in campo e nell’essersi impossessato di un pantaloncino di gioco di un calciatore, rientrando successivamente in curva. B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per grida oltraggiose, per essere un suo sostenitore, presente nel settore tribuna palazzina distinti, al 20°minuto ed al 22°minuto del primo tempo, salito sulla barriera divisoria in vetro e per avere proferito ripetutamente parole offensive nei confronti di Istituzioni calcistiche, indirizzate al Commissario di Campo, cessando la sua condotta soltanto dopo l’intervento di uno steward. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del campo di gioco al 3°minuto del secondo tempo, una bottiglia di acqua da mezzo litro, semipiena. 322/832 Valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 300 PADOVA per avere i suoi sostenitori, in numero di circa 500, presenti nel settore denominato “Tribuna Est”, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 24° minuto e 25°minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.). Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l’altro, che, al 12°minuto del secondo tempo, «subito dopo che l’arbitro ha fischiato un calcio di punizione a favore del Padova per il fallo commesso dal giocatore di colore della Juventus DE WINTER KONI, indossante la maglia nr.5, ai danni del giocatore del Padova SETTEMBRINI, si levavano, dal settore della tribuna est occupata da ultrà del Padova dei “BU BU” ripetuti per circa cinque secondi e subito coperti da sonori fischi di tutti gli altri spettatori, nei confronti del citato calciatore di colore De Winter. E’ doveroso far presente che circa 500 ultras padovani hanno intonato il “BU BU”». I predetti sostenitori erano circa 500, circa il 50% del settore occupato, e si rendevano responsabili dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e tre i Collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega. Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale molto elevata di coloro che erano presenti nel settore tribuna est e che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS. Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S., anche in considerazione della dissociazione di tutti gli altri spettatori presenti nell’impianto sportivo, riportata puntualmente sia dalla Procura Federale che dal Commissario di Campo, P.Q.M. delibera di sanzionare la Società PADOVA con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato “Tribuna Est”, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori. Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
BALDINI MATTIA (PALERMO) per avere, al 40°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare in campo e irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e protestava nei confronti del suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
ANITUA ESTEBAN (REGGIANA) per avere, al 3°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 300 DI AMMENDA
MILANI ANDREA (CATANZARO) per avere, al 21°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione: pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa e, immediatamente dopo, una frase ingiuriosa; e, nel rientrare negli spogliatoi, gettando per terra una cartellina in plastica in segno di disappunto. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CREMONESI MICHELE (REGGIANA) per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, a gioco in svolgimento, tirava un pugno al volto ad un avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell’avversario attinta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
LEGATI ELIA (FERALPISALO’)
DE WINTER KONI (JUVENTUS U23)
ROSSI FAUSTO (REGGIANA)
GUIEBRE ABDOUL RAZACK (MONOPOLI)
COPPOLARO MAURO (VIRTUS ENTELLA)