Giudice Sportivo, squalificato il presidente dell’Arzignano Valchiampo: il motivo
Dopo quanto accaduto tra Arzginano Valchiampo e Vicenza, arriva il provvedimento del Giudice Sportivo. Il presidente Lino Chilese è stato squalificato per una gara effettiva per aver, al termine della partita, fatto accesso al terreno di gioco nonostante non fosse inserito nella distinta ufficiale. Il presidente è stato inibito fino al 3 gennaio 2023. Al termine della gara, il numero uno dei gialloblù, inoltre, aveva commentato duramente l’arbitraggio del match. Il Vicenza ha sconfitto per 1-0 l’Arzignano grazie alla rete di Dalmonte. La squalifica è arrivata anche al direttore sportivo Mattia Serafini per le stesse ragioni.
Il comunicato del giudice sportivo:
Di seguito, la nota diramata dal giudice sportivo:
“In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 GENNAIO 2023
CHILESE LINO (ARZIGNANO V.)
A) per avere, al termine della gara, fatto accesso sul terreno di gioco, nonostante non fosse inserito
nella distinta gara ufficiale, e tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro in
quanto, si avvicinava allo stesso costringendolo a fermarsi e, con tono minaccioso contestava il suo
operato pronunciando frasi offensive nei suoi confronti;
B) per avere, nella circostanza di cui al capo A) esternato pubblicamente diverse espressioni
blasfeme;
C) per avere reiterato i predetti comportamenti di cui ai capoversi A) e B) una volta che l’Arbitro si
accingeva a prendere l’auto e tentava di uscire dal cancello dello stadio.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 36,
comma 2, lett a) C.G.S., 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022,
valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la gravità della condotta, considerati il ruolo
ricoperto dal soggetto sanzionato e la sanzione minima edittale prevista (referto arbitrale, r. proc.
fed., r.c.c.).
La squalifica al direttore sportivo
“In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 GENNAIO 2023:
SERAFINI MATTIA (ARZIGNANO V.)
A) per avere, al termine della gara, fatto accesso nel recinto di gioco, nonostante non fosse inserito
nella distinta gara ufficiale e tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro in
quanto, si avvicinava allo stesso costringendolo a fermarsi e, con tono minaccioso contestava il suo
operato pronunciando frasi offensive nei suoi confronti;
B) per avere, nella circostanza di cui al capoverso A) esternato pubblicamente, diverse espressioni
blasfeme;
C) per avere, fatto accesso nel corridoio degli spogliatoi ove, ad alta voce, contestava ancora
l’operato dell’Arbitro, sebbene in sua assenza, ripetendo frasi blasfeme;
D) per avere reiterato i predetti comportamenti di cui ai capoversi A) e B) e C) una volta che l’Arbitro
si accingeva a prendere l’auto e tentava di uscire dal cancello dello stadio.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 36,
comma 2, lett a) C.G.S., 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022,
valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la gravità della condotta, considerati il ruolo
ricoperto dal soggetto sanzionato e la sanzione minima edittale prevista (referto arbitrale, r. proc.
fed., r.c.c.)”.