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Giudice Sportivo, arriva la squalifica per Tesser e Possanzini

Archiviata la nona giornata del campionato di Serie C, tocca fare i conti con le decisioni del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda il Girone A, è stata comminata la squalifica di un turno ad Attilio Tesser della Triestina e Davide Possanzini del Mantova. I due allenatori quindi non siederanno in panchina durante il turno infrasettimanale. La Triestina sarà impegnata nella sfida contro il Legnano Salus, mentre il Mantova giocherà in casa contro la Pro Vercelli.

Tesser e Possanzini fermati per un turno: le motivazioni del Giudice Sportivo

Con un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha reso note le motivazioni che hanno spinto il Giudice Sportivo ad infliggere un turno di stop per i due allenatori. Per Attilio Tesser è stata comminata la squalifica per una gara effettiva: “Per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava nei confronti di entrambi per dissentire nei confronti di una decisione del direttore di gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le 55/159 modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)”. Per Davide Possanzini, oltre a un turno di squalifica è stata prevista anche un’ammenda di € 500,00: “Per avere, al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti del tesserato avversario BONACCORSI SAMUELE e dei tesserati avversari in quanto, dopo essere caduto a terra per una spinta ricevuta da quest’ultimo: 1 reagiva alzandosi e colpendolo con una manata sul corpo e facendolo cadere a terra; 2 subito dopo pronunciava una frase irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dei tesserati avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (proc. fed.)”.