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Giudice Sportivo, il comunicato ufficiale dopo le gare di andata delle semifinali playoff

In vista delle gare di ritorno delle Final Four dei playoff di Serie C, attraverso un comunicato pubblicato sul sito internet ufficiale, la Lega Pro ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo i primi novanta minuti di gioco.

Giudice Sportivo, il comunicato ufficiale

Di seguito la nota ufficiale diffusa dalla Lega Pro sul proprio sito internet. Il comunicato ufficiale: “ll Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini
, nella seduta del 5 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL 4 GIUGNO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di andata delle Semifinali Play Off i sostenitori delle Società
Cesena, Foggia e Lecco, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

  • introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
    pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
    segnalate conseguenza dannose;
    considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
    di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
    DELIBERA
    252/809
    salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
    delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
    descritto.
    SOCIETA’
    AMMENDA:
    € 1500 FOGGIA
    per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
    commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
  1. nell’avere lanciato, rispettivamente due dal Settore Curva Sud ed uno dal Settore
    Distinti, prima dell’inizio della gara o contestualmente all’inizio della stessa, tre
    fumogeni di cui due sul terreno di gioco ed uno nel recinto di gioco;
  2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 1° minuto del primo tempo un
    petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco;
  3. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 2° minuto del primo tempo, in
    occasione del primo goal della propria squadra, due basi di fumogeni spenti, sul
    terreno di gioco;
  4. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 4° minuto del secondo tempo, in
    occasione del primo goal della squadra avversaria, due basi di fumogeni spenti, sul
    terreno di gioco.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
    comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
    sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in
    essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r.
    c.c., supplemento r. proc. fed., supplemento r. c.c.).
    € 500 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
    violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
    consistiti nell’avere lanciato, un minuto prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul
    recinto di gioco.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
    comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
    sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex
    art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
  5. CALCIATORI NON ESPULSI
    SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
    DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
    KONTEK IVAN (FOGGIA)
    ARDIZZONE FRANCESCO (LECCO)
    AMMONIZIONE (I INFR)
    BIANCONI ALESSANDRO (LECCO)
    TOZZO ANDREA (CESENA)
    GOZZI PAOLO (PESCARA)
    RAFIA HAMZA (PESCARA)

    IL GIUDICE SPORTIVO: Dott. Stefano Palazzi
  6. Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
    modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
    Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
  • addebito su conto campionato;
  • assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
  • bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
    Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
    campionato delle società
    Pubblicato in Firenze il 5 Giugno 2023
  • IL PRESIDENTE
    Matteo Marani