Svolta per gli allenatori, se esonerati entro il 20 dicembre potranno ancora allenare: il comunicato
La Lega Pro, con un comunicato ufficiale, ha reso noto il cambiamento nella formula sull’esonero degli allenatori. Infatti, secondo il nuovo documento stipulato nell’articolo 8, gli allenatori che verranno esonerati prima del 20 dicembre potranno nuovamente tesserarsi per altre società durante la stessa stagione. Quindi, la svolta arriva anche il Lega Pro: un allenatore esonerato prima del 20 dicembre potrà accordarsi con un’altra società. Anche di Serie C. Prima di questo accordo, infatti, questa operazione era possibile solo se l’esonero dell’allenatore fosse arrivato prima dell’inizio del campionato a cui la squadra prendeva parte.
Il comunicato ufficiale della Lega Pro
Di seguito, il comunicato ufficiale della Lega Pro inerente l’articolo 8: ”È facoltà della società esonerare l’Allenatore dal rendere la prestazione oggetto del Contratto. All’Allenatore spettano tutti gli Emolumenti contrattualmente pattuiti nonché, limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l’esonero e in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione, i Premi pattuiti, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso in cui l’Allenatore sia esonerato dalla Società prima del 20 dicembre, egli avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto ed a percepire gli Emolumenti pattuiti fino alla data di efficacia del recesso. In tal caso, in deroga all’ari. 40 Regolamento del Settore Tecnico e all’ari. 38 NOIF, l’Allenatore avrà altresì la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzo equipoilente alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega Pro. Il recesso dal Contratto e la conseguente caducazione del tesseramento, ove intercorso, avranno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Lega Pro. Nel caso l’esonero venga comunicato dopo il 20 dicembre, l’allenatore avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto sino al termine della stagione in corso, fermo divieto di cui all’art.40 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF”.