Lega Pro, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 20^ giornata: due turni per Laezza della Reggiana
La Lega Pro, tramite un comunicato ufficiale, ha diffuso il verdetto del Giudice Sportivo con i provvedimenti relativi a ciò che è accaduto durante la 20^ giornata di SerieC. Di seguito le sentenze sui calciatori e dirigenti squalificati dopo le partite di giovedì 22 e venerdì 23 dicembre. Tra i conti più salati, c’è quello di Laezza della Reggiana, squalificato per “avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel divincolarsi tentava di colpirlo con un pugno caricato, senza riuscirvi in quanto l’avversario, a seguito del contrasto di gioco, cadeva a terra evitando l’impatto con il pugno”, si legge nella nota.
Lega Pro, i provvedimenti del Giudice Sportivo
Ammenda per le società
€ 3000 PONTEDERA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai propri sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dalla Gradinata Nord, al 40° minuto, un bicchiere di plastica nel recinto di gioco, senza colpire alcuno;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato un petardo, al 34° minuto;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Gradinata Nord, intonato al 33° e al 59° minuto, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
€ 2000 FERMANA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Ovest, pari a circa il 20% dei relativi occupanti, per un totale di circa 100, posto in essere, all’8° minuto del secondo tempo, manifestazioni vocali espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente, offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un Calciatore della 126/368. Squadra avversaria, condotta perpetrata da circa il 20% dei tifosi presenti nel Settore e, quindi, priva del requisito della dimensione previsto dall’art. 28 C.G.S., ma tuttavia rilevante ai sensi dell’art. 25 C.G.S, in considerazione della sua gravità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 1500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato e fatto esplodere cinque petardi di notevole potenza all’interno del recinto di gioco al 5° ed al 9° minuto del primo tempo ed al 7°, al 9° ed al 10° minuto del secondo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società ha adottato i modelli organizzativi previsti dall’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi da un suo sostenitore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere un suo sostenitore, presente nella Curva San Marco, scavalcato la recinzione e fatto ingresso sul terreno di gioco per festeggiare i giocatori in occasione della vittoria, prontamente fermato da uno Steward e dalle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e l’intervento fattivo degli Steward (r. c.c.).
€ 1500 LATINA
A) per avere i suoi sostenitori, durante tutto il secondo tempo, proferito frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro;
B) per essersi un calciatore, non inserito in distinta ma riconducibile alla società, avvicinato all’Arbitro nello spazio antistante gli spogliatoi ed avere proferito frasi offensive nei suoi confronti, rifiutando di identificarsi, come richiestogli dallo stesso e continuando a pronunciare frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale).
€ 1500 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti ed oltraggiosi commessi da un proprio sostenitore ubicato nel Settore Curva Nord, consistiti nell’avere attinto, alla fine del primo tempo, con uno sputo il magazziniere della squadra avversaria sulla manica sinistra dei propri indumenti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 1000 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere alcuni di essi (nel numero di quattro), al 28° minuto del secondo tempo, in occasione della rete della società Catanzaro, saliti sulla recinzione delimitante il loro Settore con il campo di gioco e nell’essersi seduti sulla sommità della 126/369 stessa; nel frangente uno di questi si sbilanciava e cadeva nel recinto di gioco, venendo prontamente riaccompagnato nel proprio Settore dagli Steward. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (referto arbitrale, r.c.c.).
€ 1000 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti non regolamentari commessi, al 34° minuto circa del primo tempo, da uno dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Ovest, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un pallone di gara finito precedentemente nel settore al termine di un’azione. Nel frangente, il pallone cadeva a circa 10 metri dal pallone di gara ed il gioco non veniva interrotto dall’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che il gioco non è stato interrotto. Sanzione attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
Dirigenti espulsi
PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE)
A) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre questi si accingeva ad entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi, gli
si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti; in tale occasione
proferiva anche un’espressione blasfema;
B) per avere reiterato anche successivamente il proprio comportamento, pronunciando frasi irriguardose e impedendo all’Arbitro di entrare nello spogliatoio e costringendolo a chiedere aiuto alle Forze dell’Ordine.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e
37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i
principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (referto arbitrale, r. proc. fed. r.c.c, panchina
aggiuntiva).
DI GIUSEPPE MARCELLO (LATINA)
A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, avvicinandosi minacciosamente al Quarto Ufficiale, pronunciava più
volte parole irrispettose ed offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale;
B) per essersi rifiutato e comunque per non avere adempiuto alla richiesta dell’Arbitro di collaborare
per l’identificazione di un calciatore, non inserito in distinta ma riconducibile alla società, che era
entrato nello spogliatoio e che aveva pronunciato frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro;
C) per essersi trattenuto per diversi minuti sulla porta dello spogliatoio e per avere, con atteggiamento
polemico, contestato l’operato arbitrale, lasciando lo spogliatoio solo a seguito delle reiterate richieste
di uscire. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva). INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 GENNAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA.
MIGNEMI DAVIDE (GUBBIO)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, entrava per circa quattro metri sul terreno di gioco e pronunciava al suo indirizzo una frase
irriguardosa per dissentire nei confronti del suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CRIPPA MASSIMO (RENATE)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, a gioco in svolgimento si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare con ampi gesti e
pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, letta a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva). INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 GENNAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA.
DE CARNE FABIO (MONOPOLI)
per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno di gioco per litigare con gli avversari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CAPOZZOLI GIUSEPPE (VITERBESE)
per avere, al 38°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto si alzava ripetutamente dalla panchina e pronunciava nei loro confronti frasi
irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
MAGONI OSCAR (VITERBESE)
per avere, durante l’intervallo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, lungo il tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava con toni aggressivi frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a. n.2, r. proc. fed., r.c.c. panchina aggiuntiva). INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 GENNAIO 2023.
CELLITTI FERNANDO (SIENA)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta.
Giudice Sportivo: Allenatori espulsi
Squalifica per due gare effettive ed euro 500 di ammenda
BEDIN SANDRO (MANTOVA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto dapprima si sbracciava e sferrava un pugno contro la panchina in
segno di protesta nei confronti dell’operato dell’Arbitro e successivamente, dopo la notifica del
provvedimento di espulsione, pronunciava al suo indirizzo una frase offensiva. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
Giudice Sportivo: Calciatori espulsi
Squalifica per due gare effettive
LAEZZA GIULIANO (REGGIANA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel divincolarsi tentava di colpirlo con un pugno caricato,
senza riuscirvi in quanto l’avversario, a seguito del contrasto di gioco, cadeva a terra evitando l’impatto
con il pugno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la natura della condotta posta in essere e, dall’altra, che il pugno non ha colpito l’avversario.
POTOP SIMONE (FIORENZUOLA)
A) una giornata effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) una giornata effettiva di squalifica per avere pronunciato, al 25° minuto circa del primo tempo, varie
espressioni blasfeme mentre abbandonava il campo dopo l’espulsione per doppia ammonizione, prima per due volte e, immediatamente dopo, per tre volte. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed).