Attraverso un comunicato, la Lega Pro ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 38^ giornata di Serie C. Tra i provvedimenti presi spiccano le ammende nei confronti di varie società, quali Juve Stabia, Fidelis Andria, Rimini e Padova, oltre alla squalifica per il dirigente Brunello del Mantova.
Questo il comunicato ufficiale: “Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 24 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano”:
AMMENDA
€ 2000 JUVE STABIA
A) perché al termine della gara propri sostenitori scavalcavano la recinzione entrando sul terreno di gioco rivolgendo insulti contro i tifosi avversari; venivano poi allontanati dalle Forze dell’Ordine;
B) perché propri calciatori al termine della gara, rivolgevano verso il Settore dei tifosi Ospiti ingiurie e gesti osceni;
C) perché propri sostenitori facevano esplodere numero sette petardi e alcuni fumogeni all’intero del proprio settore nel corso della gara, inoltre al 95° minuto della gara lanciavano una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco senza conseguenze;
D) per non aver assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna e per essere gi stessi in pessime condizioni igienico sanitarie (r. proc. fed., r. c.c., referto arbitrale).
€ 1500 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato: due cancelli mentre cercavano di entrare sul terreno di gioco; alcune strutture dell’impianto (servizi igienici, locale bar); per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara e venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 1500 RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul recinto di gioco alcune bottigliette di plastica semipiene, bicchieri di plastica e alcuni petardi uno dei quali causava danni alla pista di atletica; per aver bruciato nel proprio settore alcuni striscioni di protesta precedentemente esposti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 1000 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato sul recinto di gioco cinque petardi di forte entità e, in più occasioni, alcuni bicchieri di plastica e un fumogeno, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
223/705
€ 500 LATINA per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 VIS PESARO per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 AUDACE CERIGNOLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all’interno del Settore Ospiti, tre seggiolini.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 250 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco un fumogeno e una bottiglietta di plastica, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 250 TARANTO per avere i propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 150 PRO SESTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all’interno del Settore Ospiti, un seggiolino.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 MAGGIO 2023
BRUNELLO NICOLA (MANTOVA)
per aver proferito una frase offensiva nei confronti della terna arbitrale.
223/706
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 MAGGIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
DONATIELLO ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per proteste nei confronti dell’Arbitro (panchina aggiuntiva).
FRACCHIOLLA DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per proteste nei confronti dell’Arbitro (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
FERRARA CIRO (JUVE STABIA)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro (panchina aggiuntiva).
ALBARELLA NICOLA (LATINA)
per avere al termine della gara, nei pressi del tunnel d’uscita, tenuto un comportamento provocatorio e antisportivo nei confronti dei dirigenti avversari (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAZIENZA MICHELE (AUDACE CERIGNOLA)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna arbitrale (r. A.A. n.1)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII)
BRAGLIA PIERO (GUBBIO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
TOSCANO DOMENICO (CESENA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
DI DONATO DANIELE (LATINA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
RASTELLI MASSIMO (AVELLINO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MARCHIONNI MARCO (NOVARA)
223/707
AMMONIZIONE (I INFR)
DONADEL MARCO (ANCONA)
LAURO MAURIZIO (ALESSANDRIA)
NOVELLINO WALTER ALFREDO (JUVE STABIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CELESIA CHRISTIAN (ACR MESSINA)
A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;
B) due giornate di squalifica perché, dopo essere stato espulso, mentre usciva dal terreno di gioco teneva un comportamento provocatorio sia nei confronti dei calciatori della panchina avversaria, che dei tifosi avversari ai quali rivolgeva gesti offensivi scatenando la reazione degli stessi. Giunto negli spogliatoi colpiva con dei pugni la porta d’ingresso degli spogliatoi riservati agli ospiti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIRELLI STEFANO (LECCO)
per grave fallo di gioco.
CORAZZA SIMONE (CESENA)
per grave fallo di gioco (r. A.A. n.2)
BROGNI GIORGIO (ANCONA)
per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.
MANETTA MARCO (TARANTO)
per aver proferito frasi offensive nei confronti di un calciatore della squadra avversaria mentre lo stesso abbandonava il campo (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
AJETI ARLIND (PORDENONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BACCHETTI LORIS (FERALPISALO’)
CURRARINO MICHELE (FIORENZUOLA)
TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
CIANCIO SIMONE (NOVARA)
MAROTTA ALESSANDRO (VITERBESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (ALESSANDRIA)
223/708
FIETTA GIOVANNI (PRO PATRIA)
RIZZO AGOSTINO (AVELLINO)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (PICERNO)
GUERRA WALTER (PICERNO)
BESAGGIO MICHELE (JUVENTUS NEXT GEN)
POLI FABRIZIO (JUVENTUS NEXT GEN)
SANTORO SALVATORE (MONTEROSI TUSCIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VOLPE GIOVANNI (POTENZA)
NELLI JACOPO (RENATE)
BOVOLON EDOARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
SERBOUTI ANASS (SANGIULIANO)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
CRIMI MARCO (TRIESTINA)
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