La Lega Pro, tramite un comunicato ufficiale, ha diffuso il verdetto del Giudice Sportivo con i provvedimenti relativi a ciò che è accaduto durante la 5^ giornata di Serie C. Di seguito le sentenze sui calciatori squalificati.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
per aver, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto con il pallone a distanza di gioco lo colpiva con la gamba alta e i
tacchetti esposti in testa con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della
condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra,
che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
per aver, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta e offensiva nei confronti di
un calciatore avversario, in quanto, dopo avere trattenuto il pallone per ritardare la ripresa del gioco,
provocava un confronto animato fra i giocatori di ambo le società coinvolti e nell’occasione con fare
minaccioso insultava un avversario e subito dopo, poggiava una mano sul volto spingendolo e
facendolo cadere a terra.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 38 C.G.S,
valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate
conseguenze dannose a carico dell’avversario.
GHAZOINI AMINE (VIS PESARO)
per aver, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, colpendolo con un calcio alla coscia con il pallone non a distanza di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva,
considerate le modalità della condotta e valutato che non si sono verificate conseguenze dannose.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
PANICO GIUSEPPE ANTONIO (CROTONE)
per aver, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, effettuando
un tackle in scivolata lo colpiva con i tacchetti sulla caviglia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e
dall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
per aver, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
32/92
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MERCATI ALESSANDRO (CARRARESE)
BENALOUANE YOHAN (NOVARA)
NEGRO STEFANO (PORDENONE)
GORI MIRKO (TRIESTINA)
CONTESSA SERGIO (TURRIS)
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