La Lega Pro, tramite un comunicato ufficiale, ha diffuso il verdetto del Giudice Sportivo con i provvedimenti relativi a ciò che è accaduto durante la 9^ giornata di Serie C. Di seguito le sentenze sui calciatori e dirigenti squalificati dopo le partite del 19 ottobre del Girone A e del Girone B.
€ 2000 AQUILA MONTEVARCHI perché persona indossante una pettorina gialla, non iscritta
in distinta, non identificata ma riconducibile e/o riferibile alla società (anche in
considerazione della sua posizione in campo), collocata vicino alla panchina
aggiuntiva, manifestava il proprio dissenso nei confronti delle decisioni arbitrali con
gesti e urla e pronunciando frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro,
venendo quindi allontanata dal terreno di gioco e provocando un ritardo nella ripresa
del gioco di circa due minuti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
€ 2000 REGGIANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi da un suo sostenitore integrante anche ingiuria verso la persona, consistiti
nell’avere svuotato una bottiglietta di acqua sul Direttore di gara e, immediatamente
dopo, nell’avergliela lanciata contro;
B) per avere i suoi sostenitori al termine della gara intonato cori oltraggiosi nei
confronti del Direttore di gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S,
valutate le modalità complessive dei fatti. Misura ulteriormente attenuata in
considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (rapporto arbitrale, r.
proc. fed, r. c.c.).
€ 1000 ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di
gioco al 22° minuto circa del primo tempo un bastone verso un dirigente delle Forze
dell’Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 RENATE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di circa 2
minuti uscendo in ritardo dal rispettivo spogliatoio nonostante i solleciti del Direttore
di gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (rapporto arbitrale).
€ 300 TORRES per avere per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato
intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche al 40° e 42 ° minuto del
primo tempo e al 10°, 35° e 42° minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma
2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che
la, Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
RIGHI EMANUELE (IMOLESE)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto usciva
dall’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco per discutere con un calciatore della squadra
avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive
della condotta (panchina aggiuntiva).
MICHI ALBERTO (PONTEDERA)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti e pronunciando una frase
irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 OTTOBRE 2022
LIVI ANGELO (AQUILA MONTEVARCHI)
per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei
confronti della quaterna arbitrale pronunciando due frasi offensive ed irrispettose per dissentire nei
confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).
MAGRINI LAMBERTO (S.DONATO TAVARNELLE)
per avere, all’ 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
quaterna arbitrale, in quanto:
58/168
A) avvicinatosi all’assistente arbitrale, proferiva frasi irrispettose nei confronti della quaterna
arbitrale;
B) successivamente mentre si allontanava dal terreno di gioco, continuava a proferire frasi
irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale, pronunciando in segno di protesta anche
un’espressione blasfema.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma
1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a., r. proc. fed.).
BARBERIO VITO (GUBBIO)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro,
in quanto, uscendo dall’area tecnica, pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per
dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (r.a.a., panchina aggiuntiva).
VIRGILI ALBERTO (ANCONA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’arbitro, in quanto protestava veementemente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
FIORILLO GERARDO (ANCONA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’arbitro, in quanto protestava veementemente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
BARBUGIAN GIOVANNI (FERALPISALO’)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta.
D’ALTERIO SALVATORE (RIMINI)
per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa per
dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale).
COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto,
entrava sul terreno di gioco per circa 30 metri per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DIANA AIMO (REGGIANA)
per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite dagli spalti mediante l’uso di un telefono
cellulare durante il secondo tempo in molteplici occasioni (15°, 20°, 21°, 29°, 34° e 37° minuto del
secondo tempo) nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. (sanzione
da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19,
comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GELLI FRANCESCO (ALBINOLEFFE)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei
confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo frasi offensive e irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta
la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DE FEO GIANMARCO (IMOLESE)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo al volto facendolo cadere
a terra.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal
colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono
verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
BELLODI GABRIELE (OLBIA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal
colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono
verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
MONDONICO DAVIDE (ANCONA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal
colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono
verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario
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