Attraverso un comunicato, la Lega Pro ha reso note le decisioni del giudice sportivo inerenti alla 34^ giornata di Serie C 2022-2023. Spiccano la squalifica di Alessio Ferroni, responsabile settore giovanile del Siena, Aimo Diana allenatore della Reggiana e di Pandolfi della Juve Stabia e Marginean del Novara.
“Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
AMMENDA
€ 3000 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal Settore Ospiti: 1) al 15°, 30° e 46° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco quattro fumogeni, provocando, in tutte le predette circostanze la bruciatura del manto erboso; i predetti lanci hanno ritardato la ripresa del gioco di circa 1 minuto per ciascuno nel primo tempo e di 30 secondi nel secondo tempo. 2) Nel corso della gara dodici bicchieri in plastica da 1/2 litro semipieni e una bottiglietta da 1/2 litro semipiena d’acqua all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze. 3) Al 9° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una parte di un seggiolino in plastica divelto dagli spalti, senza conseguenze. 4) Al 15° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un tappo in plastica, senza conseguenze. 5) al fischio finale del primo tempo, all’interno del terreno di gioco, una parte in ferro divelta precedentemente della recinzione del Settore loro riservato, senza conseguenze. 6) Al termine della gara, all’interno del terreno di gioco, una mazza in plastica con l’estremità ricoperta da nastro aderente di colore nero utilizzata per battere il tamburo, senza conseguenze. 7) al 31° minuto del secondo tempo, per aver dato fuoco ad una felpa di colore azzurro riportante il logo della società Virtus Francavilla per poi lanciarla, al termine della gara, all’interno del terreno di gioco.
Per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti in: 1) Aver danneggiato quattro seggiolini e bruciatone uno all’interno del Settore loro riservato. 2) Aver danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli art. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 2000 VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sula persona, consistiti nell’avere, dal 3° al 5° minuto della gara, attinto con numerosi sputi, acqua e birra i giocatori della Società Monopoli mentre effettuavano il riscaldamento a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli art. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r.proc.fed.).
€ 2000 TURRIS per aver alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Nord intonato, all’ingresso delle squadre in campo e sino al primo minuto di gioco, per la durata di circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, in quanto riferiti in modo generico a tutta la squadra, comportamento del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli art. 6, 13 comma 2, e 25 comma 3, C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuali ex art. 29 C.G.S. (r.proc.fed., r.c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’ AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
FERRONI ALESSIO (SIENA) per avere, al minuto 36° del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando palesemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli art. 13 comma 2, e 36 comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a. n.1, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’ AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2023
GIOVE GIUSEPPE (TARANTO) per avere al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava nei confronti di una sua decisione colpendo con un pugno la panchina e proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa, ripetendola per tre volte. Misura della sanzione in applicazione degli art.4 e 13 comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
ANDREOLETTI MATTEO (PRO SESTO) A) per aver, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale, pronunciando all’indirizzo della stessa una frase irrispettosa. B) per aver tenuto un comportamento non corretto nei confronti degli avversari, in quanto rivolgeva la medesima frase ai componenti della panchina avversaria, provocando una situazione di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli art.4 e 13 comma 2 e 36 comma 1 lett a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
DIANA AIMO (REGGIANA) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli art.13 comma 2e 36 comma 1 lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PANDOLFI LUCA (JUVE STABIA) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, disinteressandosi dell’azione, lo colpiva con un pugno sul volto, facendolo cadere a terra.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di contesa del pallone (r. a.a. n.1).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARGINEAN IULIUS ANDREI (NOVARA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo sulla nuca. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).
BIONDI KEVIN (RIMINI) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di uncalciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, lo colpivanella parte bassa della caviglia con la gamba protesa, con i tacchetti esposti e con intensità.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalitàcomplessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, edall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (referto arbitrale,supplemento referto arbitrale).
DE NUZZO GABRIELE (FERMANA) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, senza la possibilità di giocare il pallone, lo colpiva con un calcioall’altezza del ginocchio.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerate le modalità della condotta e valutato che non si sono verificate conseguenze dannose.
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con il braccio al collo facendolo cadere aterra.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro,che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
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