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Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 3 giornate a Clotet e Krollis

Pep Clotet, nuovo allenatore Triestina - crediti Triestina

Pep Clotet, nuovo allenatore Triestina - crediti Triestina

Aveva fatto discutere l’episodio dello strattonamento a Krollis, ora è ufficiale: l’allenatore della Triestina squalificato per 3 turni

Il Giudice Sportivo ha emesso il suo verdetto nei confronti di Pep Clotet, allenatore della Triestina, dopo l’episodio che lo ha visto coinvolto contro il proprio giocatore Raimonds Krollis. Lo spagnolo è stato squalificato per 3 turni.

Clotet, al 33esimo del primo tempo nella sfida persa contro la Giana Erminio, aveva strattonato vistosamente l’attaccante lettone all’uscita dal campo. Krollis era stato espulso dal direttore di gara per un fallo di reazione e aveva lasciato i suoi in 10, scatenando l’ira del suo allenatore.

Di seguito la nota ufficiale: “SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVECLOTET RUIZ JOSEP (TRIESTINA) per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, offensiva ed ingiuriosa nei confronti di un proprio calciatore, in quanto, a seguito della sua espulsione, mentre quest’ultimo giungeva in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, lasciava l’area tecnica e lo raggiungeva prendendolo per la maglietta all’altezza del torace e strattonandolo con vigoria per varie volte (cinque/sei), senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta (perpetrata nel recinto di gioco in presenza del pubblico) e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore (r. proc. fed., r. c.c.)”. Inoltre il giudice sportivo ha punito con 3 giornate di squalifica anche Krollis per il fallo di reazione sul calciatore della Giana.

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Il comunicato del Giudice Sportivo

Di seguito il comunicato integrale del Giudice Sportivo, con tutte le decisioni relative alla 14ª giornata di Serie C.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA
AMMENDA € 3.000,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, all’ingresso delle squadre, al 1°, 3° e al 4° minuto del primo tempo e al 6° e al 10° minuto del secondo tempo, ventidue fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 3° e al 5° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, al 1°, 3° e al 5° minuto del primo tempo, tre petardi di media intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze;
4. lanciato, al 1°, 2°, 3°, 4° e al 5° minuto del primo tempo, al 7°, 9°, 10°, 38°, 41° e al 45° minuto del secondo tempo e, al termine della gara, sedici petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. esploso, al 1° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel proprio Settore, la cui esplosione ha determinato il ferimento di due tifosi della TERNANA, uno dei quali veniva trasportato in Ospedale per le necessarie cure. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto al ferimento di due tifosi della propria squadra), considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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AMMENDA € 1.500,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 41° minuto del secondo tempo, un petardo esploso nel recinto di gioco a pochi metri dal portiere della propria squadra il quale accusava nell’immediatezza una sensazione di stordimento.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio operato nei pressi del proprio portiere) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
SPAL
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 50° minuto della gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 65° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena nel recinto di gioco, in direzione di un calciatore avversario, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori:
1. posizionati nel Settore Tribuna Sud (circa il 2%), intonato, al termine del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per circa un minuto;
2. posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 70%), intonato, ininterrottamente dal 50° al 52° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
PERUGIA
A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto nella rete era presente un buco;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, a fine gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, all’indirizzo dei calciatori avversari, tre lattine vuote ed accartocciate, senza conseguenze.
Applicato il cumulo materiale, misura della sanzione [€ 200 per la condotta sub A) e € 800 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 34° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semi vuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TORRES
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei bicchieri di plastica semivuoti contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti, intonato, al 43° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuti per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
TARANTO
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore, intonato, al 6° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuti per quattro volte;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante siano stati più volte invitati dall’Arbitro ad uscire dagli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione quanto al capo A), misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per la condotta sub A) e € 200 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 28° minuto e al 72° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le circostanze, per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BRUNELLO NICOLA
TABBIANI LUCA

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CLOTET RUIZ JOSEP (TRIESTINA)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, offensiva ed ingiuriosa nei confronti di un proprio calciatore, in quanto, a seguito della sua espulsione, mentre quest’ultimo giungeva in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, lasciava l’area tecnica e lo raggiungeva prendendolo per la maglietta all’altezza del torace e strattonandolo con vigoria per varie volte (cinque/sei), senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta (perpetrata nel recinto di gioco in presenza del pubblico) e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMONIZIONE (II INFR)
MAIURI VINCENZO
AMMONIZIONE (I INFR)
MEZZANOTTI DAVIDE BERTOTTO VALERIO FRANZINI ARNALDO PROSPERI FABIO SPATARO MIRKO
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
SESANA LUIGI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PELLEGRINI JACOPO (FERALPISALO’)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata alla nuca, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. Assistente Arbitrale n. 1).
KROLLIS RAIMONDS (TRIESTINA)
per avere, al 34°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco ma non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno all’altezza della nuca.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell’avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente Arbitrale n. 2).
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, nel tentativo di divincolarsi dalla marcatura, lo colpiva con uno schiaffo al volto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere a gioco fermo e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CHAKIR MOHAMMED AMINE (PINETO)
A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco, urlava all’indirizzo del Quarto Ufficiale una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, ripetuta per quattro volte;
C) per avere tenuto una condotta non corretta, in quanto, giunto dinanzi alla porta d’ingresso degli spogliatoi, sferrava un violento pugno alla porta, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 39 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIROLA FILIPPO (ALCIONE MILANO)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
ALDEGHERI LORENZO (CALDIERO TERME)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1, in quanto si alzava dalla panchina e gli si avvicinava proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).
NDOJ EMANUELE (LATINA)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.