Il Monterosi Tuscia ha ricevuto un’ammenda di 1000 euro per irregolarità nel passaggio societario. Oltre alla società laziale multati ed inibiti anche Salvatore Amato, Vice Presidente della squadra laziale, e Antonio Iacobelli, ex amministratore unico e Legale Rappresentante della Va.Pa. S.r.l, acquirente del 18,07% del club. Ecco la nota della Procura Federale.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 215 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore AMATO e Antonio IACOBELLI, e della società MONTEROSI TUSCIA FC S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
SALVATORE AMATO, n.q. di Vicepresidente del CDA e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC – S.r.l., dal 25/01/2023, in violazione: a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli adempimenti previsti dall’art. 20-bis, 7° comma, delle N.O.I.F., per avere, nella sua qualità di Vicepresidente del CDA e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC – S.r.l., tardivamente comunicato alla Federazione l’intervenuta acquisizione, risalente al 31 maggio 2023, con pec del 29 e 30 giugno 2023, di una quota pari al 18,07% del capitale della Monterosi Tuscia FC S.r.l. da parte della Va.Pa. S.r.l., dunque oltre il termine di 15 giorni previsto dalla normativa federale;
b) degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 20-bis, comma 5° e comma 6, lett. A1, delle N.O.I.F., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC – S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nei termini previsti dall’art. 20-bis delle N.O.IF., ovvero entro il termine del 15 giugno 2023, in riferimento: 1) al Sig. Iacobelli Antonio n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Va.Pa. S.r.l., acquirente del 18,07% del capitale della Monterosi Tuscia FC – S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; 2) alla Va.Pa. S.r.l., acquirente del 18,07% del capitale della Monterosi Tuscia FC – S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria; detta documentazione è stata trasmessa tardivamente solo il 26 luglio 2023 e, dunque, entro il termine aggiuntivo assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) il 19 luglio 2023 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis cit., ed, infine, con pec del 23 agosto 2023, (successivamente integrata l’8 settembre 2023) e, quindi, entro l’ulteriore termine assegnato l’8 agosto 2023, è stata trasmessa alla Commissione l’ulteriore documentazione richiesta a chiarimento.
Inoltre, n.q. di Socio della Va.Pa. S.r.l., acquirente del 18,07% del capitale della Monterosi Tuscia FC – S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione:
a) degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 20-bis, comma 5°, delle N.O.I.F., per aver omesso di trasmettere alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti e dei termini previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., ovvero entro il termine del 15 giugno 2023, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; detta documentazione è stata trasmessa tardivamente solo il 26 luglio 2023 e, dunque, entro il termine aggiuntivo assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) il 19 luglio 2023 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis cit., ed, infine, con pec del 23 agosto 2023, (successivamente integrata l’8 settembre 2023) e, quindi, entro l’ulteriore termine assegnato l’8 agosto 2023, è stata trasmessa alla Commissione l’ulteriore documentazione richiesta a chiarimento.
ANTONIO IACOBELLI, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Va.Pa. S.r.l., acquirente del 18,07% del capitale della Monterosi Tuscia FC – S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione; a) degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 20-bis, comma 6, lett. A1, delle N.O.I.F., per avere omesso di trasmettere alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Va.Pa. S.r.l., acquirente del 18,07% del capitale della Monterosi Tuscia FC – S.r.l., a seguito degli adempimenti e dei termini previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., ovvero entro il termine del 15 giugno 2023, la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria; detta documentazione è stata trasmessa tardivamente solo il 26 luglio 2023 e, dunque, entro il termine aggiuntivo assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) il 19 luglio 2023 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis cit., ed, infine, con pec del 23 agosto 2023, (successivamente integrata l’8 settembre 2023) e, quindi, entro l’ulteriore termine assegnato l’8 agosto 2023, è stata trasmessa alla Commissione l’ulteriore documentazione richiesta a chiarimento;
b) degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 20-bis, comma 5°, delle N.O.I.F., per aver omesso di presentare alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti e dei termini previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., ovvero entro il termine del 15 giugno 2023, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; detta documentazione è stata trasmessa tardivamente solo il 30 giugno 2023 e, dunque, quando il termine di cui all’art. 20-bis, 7° comma, delle N.O.I.F. era già decorso.
MONTEROSI TUSCIA FC S. R. L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Salvatore AMATO e Antonio IACOBELLI, e dal Sig. Anthony Hernest ALIANO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società MONTEROSI TUSCIA FC S. R. L.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Salvatore AMATO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici giorni) di inibizione per il Sig. Antonio IACOBELLI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società MONTEROSI TUSCIA FC S. R. L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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