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Irregolarità nel passaggio societario, inibito il dg del Novara Pietro Lo Monaco

Pietro Lo Monaco

Il Novara vince 3-1 contro il Fiorenzuola in trasferta e mette una seria ipoteca sulla salvezza. I piemontesi, intanto, devono fare i conti anche con le questioni extra-campo. La Procura Federale, infatti, ha deciso di inibire il presidente Marco La Rosa e il direttore generale Pietro Lo Monaco per un mese e quindici giorni. Ammenda per la società di 5.000 euro. Di seguito, il comunicato completo.

Il dispositivo della Procura Federale

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione
delle indagini di cui al procedimento n. 784 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco
LA ROSA e Pietro LO MONACO, e della società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA,
avente ad oggetto la seguente condotta.

MARCO LA ROSA, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della
Società Novara Football Club S.p.A., dal 15/12/2023, in violazione degli artt. 4,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32,
comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di comunicare il
trasferimento, avvenuto in data 13 dicembre 2023, dell’intero pacchetto
azionario della Società Novara Football Club S.p.A., in relazione ai poteri e
funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega
competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Pietro Lo Monaco

PIETRO LO MONACO, n.q. di Consigliere del CDA e Legale Rappresentante
della Società Novara Football Club S.p.A., dal 15/12/2023, in violazione degli
artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle
N.O.I.F., 32, comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione
all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di
comunicare il trasferimento, avvenuto in data 13 dicembre 2023, dell’intero
pacchetto azionario della Società Novara Football Club S.p.A., in relazione ai
poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla
Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

NOVARA FOOTBALL CLUB SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai
sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società
alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione
dei fatti; nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti
dall’art. 32, commi 5 e 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva;

Le sanzioni per Lo Monaco e La Rosa

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal Sig. Marco LA ROSA, e dal Sig. Pietro LO MONACO in proprio e, in qualità
di legale rappresentante, per conto della società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici)
giorni di inibizione per il Sig. Marco LA ROSA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di
inibizione per il Sig. Pietro LO MONACO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per
la società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.