Serie C, novità sulla normativa per gli allenatori esonerati: il comunicato
Dopo gli incontri con AIAC, la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato il comunicato 174 che regola la possibilità di allenare dopo l’esonero. Dal 26 ottobre 2023, gli allenatori che operano nei dilettanti ed esonerati entro il 30 novembre potranno ritesserarsi nella medesima stagione calcistica anche per società professionistiche. In sintesi: se un allenatore di un club di Serie D dovesse essere esonerato entro tale data, lo stesso avrà la possibilità di essere tesserato – nella stessa stagione calcistica – anche da un club che milita tra i professionisti. Si apre, quindi, un’ulteriore possibilità di lavoro in Lega Pro grazie a questa nuova normativa.
Il comunicato della LND
Di seguito un estratto del comunicato della LND apparso sui propri canali ufficiali: “La Lega Nazionale Dilettanti, comunica di sostituire la disposizione contenuta nel punto 14, lett. b) (Altre disposizioni), del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. relativo alla stagione sportiva 2023/2024 recante il seguente letterale tenore. L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 novembre 2023 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di Puro Settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società dell’area dilettantistica della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o ad un Campionato diverso da quello a cui partecipano la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti alla attività giovanile di base’.”
Normativa allenatori: “La deroga non opera per gli allenatori esonerati dalle squadre giovanili”
Il comunicato si conclude con un importante punto: “L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 novembre 2023 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di ‘Puro Settore’ avrà la facoltà , in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o Campionato diverso da quello in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.”