Giudici e Vacca saltano l’andata della finale dei playoff
Manca sempre meno agli ultimi 180′ minuti dei playoff di Serie C che decideranno la quarta squadra promossa in Serie B. A scontrarsi, dopo i verdetti delle semifinali, saranno Lecco e Foggia. Entrambe le squadre dovranno fare a meno di un giocatore a causa delle squalifiche, come sancito dal giudice sportivo. Infatti, sono stati fermati per un turno il capitano bluceleste Giudici e Vacca per i rossoneri.
Le decisioni del giudice sportivo
Ecco le decisioni del giudice sportivo:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE
SABER (CESENA)
VACCA ANTONIO JUNIOR (FOGGIA)
GIUDICI LUCA (LECCO)
AMMENDE
- € 3000 per il Foggia
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere provocato, a fine gara, durante il deflusso dei tifosi avversari verso l’uscita, tafferugli, lanciando al loro indirizzo un fumogeno e otto bottigliette d’acqua alcune delle quali piene e/o semipiene aperte e/o chiuse così provocando la reazione degli stessi che a loro volta rilanciavano i predetti oggetti verso il Settore Ospiti di provenienza per circa tre minuti, così rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine;
B) per avere i suoi sostenitori, intonato, al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 1500 AL Pescara per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, cinque petardi e una ventina di fumogeni nel recinto di gioco e precisamente sulla pista di atletica;
2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 6° minuto del primo tempo supplementare, una sigaretta elettronica dietro la porta occupata dal portiere della squadra avversaria;
3. nell’avere rilanciato, al termine della gara e precisamente alle ore 23:35, mentre defluivano verso l’uscita, verso i tifosi avversari un fumogeno ancora acceso e otto bottigliette di acqua (alcune delle quali piene e/o semipiene, aperte e/o chiuse) provenienti dalla Tribuna Adriatica occupata dai tifosi avversari medesimi. I predetti tafferugli duravano per circa tre minuti rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.) - € 1000 per il Cesena per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, dal Settore Curva Mare Superiore, in occasione del quarto calcio di rigore da parte della squadra avversaria, due accendini di cui uno nel recinto di gioco e uno al limite dell’area di rigore. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).