“La società chiede e pretende più rispetto”. Il comunicato della Pro Vercelli
La Pro Vercelli, attraverso il proprio profilo Instagram, ha comunicato il proprio disappunto verso le ultime decisioni del Giudice Sportivo.
Il club ha fatto riferimento alle sei giornate totali di squalifica ricevute nelle prime 8 uscite di campionato per i propri giocatori, le due inflitte all’allenatore e i 1500 euro di multa ma “dopo questa ultima eccessiva penalizzazione chiediamo più attenzione poiché si fanno moltissimi sacrifici e decisioni di questo tipo rischiano di compromettere una stagione intera”.
Il comunicato della Pro Vercelli
LA SOCIETA’ F.C. PRO VERCELLI 1892 CHIEDE E PRETENDE PIÙ RISPETTO.
Ad oggi in appena 8 giornate abbiamo ricevuto due giornate di squalifica per il mister, 6 giornate totali per i propri giocatori e 1500 euro di multa per aver i propri sostenitori dato del buffone ad un componente di un’altra società.
Non è mai stata contestata una decisione arbitrale neanche dopo i 5 rigori subiti da inizio campionato, poiché riteniamo che tutti possano commettere degli errori, ma dopo questa ultima eccessiva penalizzazione chiediamo più attenzione poiché si fanno moltissimi sacrifici e decisioni di questo tipo rischiano di compromettere una stagione intera.
Alleghiamo per chiarezza e trasparenza il video delle squalifiche di domenica oltre alla decisione del Giudice Sportivo.
View this post on Instagram
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
BRUZZANITI GIOVANNI
per aver, al 45 °più 7° del 2° Tempo Regolamentare, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, a seguito di una sua decisione, correndo verso di lui, avvicinandosi minacciosamente allo stesso, tentando per due volte di tirargli il braccio e pronunciando più volte parole offensive nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
AWUA THEOPHILUS (PRO VERCELLI)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario nel tentavo di giocare il pallone, colpendolo con forza sproporzionata da dietro alla caviglia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.”