Protocolli sanitari, ammende per Legnago e Catania: i comunicati
La Federcalcio ha multato per la mancata osservanza dei protocolli sanitari, in merito a episodi relativi allo scorso torneo, a vario titolo, il Legnago e il Catania. Ad essere colpiti dai provvedimenti il presidente dei veneti Davide Venturato, l’amministratore unico dei siciliani Nicola Le Mura, i responsabili sanitari, oltre che le società per responsabilità diretta e oggettiva.
Multe a Catania e Legnago Salus, i comunicati
Di seguito le due note con le specifiche del caso.
F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi previsti dal C.U. n. 78/A del 1/09/2021;
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele SANTORO, e dal Sig. Davide VENTURATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L.;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Emanuele SANTORO, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Davide VENTURATO, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L.;
– si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
CALCIO CATANIA S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario DOTTORE, e Nicola LE MURA in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO CATANIA S.P.A.;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.710,00 (millesettecentodieci/00) di ammenda per il Sig. Nicola LE MURA, di € 1.710,00 (millesettecentodieci/00) di ammenda per il Sig. Mario DOTTORE, e di € 2.275,00 (duemiladuecentosettantacinque/00) di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.P.A.;
– si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.