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Lega Pro, le decisioni del Giudice Sportivo: stangata per Illanes dell’Avellino

La Lega Pro, tramite un comunicato ufficiale, ha diffuso la nota del Giudice Sportivo con i provvedimenti relativi a ciò che è accaduto durante l’11^ giornata di Serie C. Di seguito le decisioni su calciatori e dirigenti dopo le partite dell’ultimo weekend di Lega Pro. Tra i provvedimenti più pesanti c’è sicuramente quello all’indirizzo di Julian Illanes “per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell’occasione era tra la braccia del portiere”. Per il giocatore dell’Avellino tre giornate di squalifica.

Lega Pro, le decisioni del Giudice Sportivo

  • Ammende per le società, ecco le decisioni del Giudice Sportivo:

€ 4000 PESCARA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver fatto esplodere, nella curva loro riservata, due petardi di notevole potenza
prima dell’inizio della gara e al 30° minuto del secondo tempo, il secondo dei quali
comportava conseguenze a carico di un appartenente alle Forze dell’Ordine il quale
doveva ricorrere a cure mediche;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi
dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere sfilato una porta di accesso ai servizi e
danneggiato una plafoniera nel bagno uomini del settore curva loro riservato,
rendendo necessario l’intervento dei tecnici sui cavi elettrici rimasti scoperti;
C) per avere determinato il ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti per il mancato
ingresso tempestivo in campo dei suoi tesserati;
D) per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, intonato, all’ingresso
in campo delle squadre, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e cori
oltraggiosi, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa,
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della
squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, preso atto del
necessario ricorso a cure mediche da parte di un appartenente alle Forze dell’Ordine,
considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e tenuto conto dei
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c. documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 3000 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi da un gruppo di quattro-cinque suoi sostenitori, integranti
anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 34° minuto circa del
secondo tempo, e per cinque minuti circa, attinto con sputi e ingiuriato il IV Ufficiale di
gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13.
comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in
essere (r. proc. fed.).
€ 2500 CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 38° minuto del secondo tempo,
dal settore Curva Sud, una bottiglietta d’acqua di plastica sprovvista di tappo e senza
colpire nessuno;
2. nell’aver rivolto, al 48° minuto del secondo tempo, da parte di una ventina di tifosi
presenti nel settore di Tribuna Centrale bassa, numerosi sputi verso gli occupanti
della panchina ospite;
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:
1. al 20° e 21° minuto del secondo tempo, da parte della totalità dei tifosi del
“Crotone” presenti in Curva Sud, nei confronti di istituzioni calcistiche;
2. nell’aver rivolto, al 48° minuto del secondo tempo, da parte di una ventina di tifosi
presenti nel settore di Tribuna Centrale bassa, urla offensive nei confronti degli
occupanti della panchina ospite.
C) per avere una persona non autorizzata, ma riconducibile alla società Crotone,
sostato all’interno del recinto di gioco con un potente impianto stereo con il quale
veniva diffusa musica senza alcuna autorizzazione prima dell’inizio della gara,
allontanandosi dopo l ’invito rivolto alla società ospitante da parte dei componenti
della Procura Federale.
Condotte di cui ai punti A-2 e B-2 verificatesi anche in conseguenza del mancato
intervento degli addetti alla vigilanza della società ospitante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che
non sono verificate conseguenze dannose a seguito del lancio di oggetti.
Misura attenuata ulteriormente, quanto alle condotte di cui ai punti A-1, B-1 e C in
considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 1000 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva loro riservato,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima
dell’inizio della gara, all’interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva
senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S
valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.). 

€ 800 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore ospiti loro riservato,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 10° minuto
del primo tempo, all’interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava in trasferta.
(r. proc. fed., r.c.c.).

Lega Pro, le decisioni del Giudice Sportivo su allenatori e dirigenti espulsi

  • Dirigenti espulsi

DELLI CARRI DANIELE (PESCARA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare nei confronti di
un calciatore avversario in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei suoi
confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

  • Allenatori espulsi

VIRGILI ALBERTO (ANCONA)
A) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava al suo indirizzo due epiteti
offensivi a gioco fermo;
B) per aver pronunciato nella stessa circostanza di cui al punto A) un’espressione blasfema.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S.
(panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRISTANTE FILIPPO (TRIESTINA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei
confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale pronunciando al
suo indirizzo frasi irrispettose e ingiuriose.

Allenatori non espulsi, le decisioni del Giudice Sportivo

  • ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)
BRAGLIA PIERO (GUBBIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CICERI ANDREA (SANGIULIANO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA)
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
GALLO FABIO (FOGGIA)
MALOTTI ROBERTO (AQUILA MONTEVARCHI)
TOSCANO DOMENICO (CESENA)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARCHETTO CARLO (TRENTO)
COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA)
LAMMA GIULIANO (CARRARESE)
MARAIA IVAN (LUCCHESE)
CANCARINI NICOLAS (SIENA)
VOLPE GENNARO (VIRTUS ENTELLA)

Calciatori espulsi, stangata per un giocatore dell’Avellino

  • SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
    ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)
    “per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
    calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell’occasione era tra la braccia del portiere.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva,
    considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la
    delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la
    possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale)”.
  • SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
    MANFRIN GIANNI (VIRTUS VERONA)
    A) per aver, al 46° minuto circa del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei
    confronti dell’Arbitro pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi ed irrispettosi sia prima che dopo l’espulsione;
    B) per avere pronunciato anche un’espressione blasfema per tre volte, mentre abbandonava il
    campo dopo l’espulsione in segno di protesta nei confronti dell’arbitro ed è il quarto ufficiale di gara.
    Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e
    37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-
    2022 (r. proc. fed, r. IV Ufficiale).
  • ZANINI MATTEO (IMOLESE)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a circa 2 metri, interrompeva la corsa dello stesso colpendolo con un’ancata al fianco e contemporaneamente con uno schiaffo al collo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERINA PIETRO (TURRIS)
per avere, al 64° minuto circa, colpito un raccattapalle nel tentativo di rientrare in possesso del
pallone.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessiva dei fatti, considerate le dichiarazioni acquisite nell’immediatezza dei fatti e la reazione
alla condotta del calciatore da parte del pubblico che assisteva alla gara e dei dirigenti della società
ospitante (r.proc. fed.).
URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema, al termine della gara, in segno di protesta nei
confronti del pubblico, verso il quale rivolgeva anche un’espressione irriguardosa.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S, ritenuta la
continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r.
c.c.). 

Redazione

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